Secondo quanto emerge dalla sentenza n. 20678/2015 della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria, si espone all’accertamento del fisco la società che eleva fino al limite massimo la quota di ammortamento dei propri beni strumentali senza illustrare le giustificazioni economiche della variazione nella nota integrativa.
Una società per azioni è stata soggetta ad un avviso di accertamento con cui l’Ufficio finanziario ha recuperato a tassazione la deduzione di oltre 600.000 euro operata a titolo di ammortamento beni strumentali, con conseguente rettifica del reddito d’impresa a fini IRPEG e IRAP.
La società ha destato l’interesse del fisco perché, fino al 31 dicembre del 1998, aveva adottato una percentuale di ammortamento dei beni strumentali pari al 50 per cento; percentuale che, senza giustificazioni di sorta, era salita al 100 per cento a partire dal 1° gennaio 1999, in coincidenza con la cessazione del beneficio dell’esenzione decennale da IRPEG ed ILOR.
Ebbene, mentre il giudice di primo grado ha respinto l’impugnazione proposta dalla contribuente, quello di secondo grado ha annullato la ripresa avendo ritenuto, a differenza del collegio di prime cure, del tutto legittima la condotta della contribuente consistita nel raddoppiare la percentuale di ammortamento. Ma questa conclusione non ha trovato concordi gli ermellini.
I supremi giudici hanno affermato che, ai fini della determinazione del reddito d’impresa, la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali deve avvenire sulla base di inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti, in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, anche a fini fiscali.
Con la conseguenza che, in sede di dichiarazione, il contribuente non può procedere discrezionalmente alla determinazione delle quote di ammortamento, giacché, stante la previsione dell'art. 2426, comma 1, n. 2, Codice Civile, l'ammortamento deve essere necessariamente improntato a criterio di sistematicità e le quote di ammortamento, dovendo essere rapportate in modo tendenzialmente uniforme alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali, non possono, in assenza di adeguata esposizione della relativa giustificazione economica nella nota integrativa di bilancio, variare in relazione alle diverse annualità.
La Suprema Corte ha ritenuto di poter accogliere il ricorso prodotto dalla difesa erariale, poiché il contribuente non ha fornito giustificazione all’operata variazione nemmeno in sede di contenzioso.