Il Tribunale di Modena, con la recentissima sentenza n.1426 del 19.08.2015, dichiarando la nullità di un ordine di acquisto relativo a bond Lehman sottoscritto il 29.10.2007, ha condannato la banca a corrispondere ad un investitore, assistito dall’Avv. Fabio Benatti del foro di Modena togliere sulla carta e tenere online, la somma di Euro 38.909,50 pari alla perdita subita, oltre ad interessi e al pagamento delle spese processuali.
In particolare, il Tribunale ha rilevato che il contratto quadro firmato nel 1993 non disponeva del contenuto prescritto dall’art. 30 Regolamento Consob n.11522/98, essendo assenti o comunque insufficienti la specificazione e caratteristiche del servizio di negoziazione in conto proprio e del servizio di negoziazione in conto terzi nonché la specificazione dei mezzi costituiti per l’esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati e warrant.
Pur essendo
stato consegnato il documento sui rischi generali, continua il tribunale, lo
stesso
“per il suo contenuto non è idoneo da solo ad integrare totalmente il
contratto quadro, essendo dedicato a una generale parità informativa, senza
inserire specificazioni sulle modalità concrete di servizi o operazioni”.
Dalla nullità sopravvenuta del contratto quadro è derivata dunque la nullità dell’operazione in Lehman Brothers, che trovava giustificazione in quel programma negoziale.
A fronte anche di quanto stabilito dal Tribunale di Modena, risulta essere sempre più rilevante, nel caso di operazioni finanziarie rivelatesi fallimentari, rivolgersi ad un avvocato che provveda a valutare caso per caso e in particolare la regolarità formale dei documenti contrattuali al fine di decidere se procedere o meno giudizialmente contro gli istituti di credito per ottenere il rimborso delle perdite subite.
