La Corte di Cassazione, con la sentenza 18817/2015, ha stabilito che l’attesa di un figlio dalla nuova compagna - nel frattempo divenuta convivente - legittima il rovesciamento del provvedimento con cui il Tribunale aveva collocato, in regime di affidamento condiviso, il figlio minore presso il papà.
Nel caso di specie, in seguito al divorzio di una coppia, il Tribunale aveva disposto l’affidamento condiviso del minore con collocamento presso il padre, incaricando i servizi sociali di concordare la programmazione e la gestione delle visite alla madre che nel frattempo si era trasferita in altra città.
La Corte d’Appello, pur confermando l’affidamento condiviso, aveva disposto il trasferimento del minore dalla madre perché, in un periodo per lui particolarmente importante, quello dell’avvio alla scolarizzazione, “la permanenza stabile nel nucleo della madre risultava maggiormente tranquillizzante, costituendo il minore l’unico centro di attenzione”. Questo perché il nucleo familiare della madre comprendeva sì altri figli avuti da un precedente matrimonio, ma entrambi maggiorenni. Mentre le attenzioni del padre si sarebbero inevitabilmente concentrate sul nascituro.
La Suprema Corte ha condiviso questo ragionamento, sostenendo che “l’individuazione del genitore collocatario deve aver luogo sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità dello stesso di crescere ed educare il figlio nella nuova situazione determinata dal fallimento dell’unione”.