L’assegno per il figlio, ex art. 337 ter c.c., è calcolato considerando le sue attuali esigenze, il tenore di vita, il tempo di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche dei genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ogni genitore.
Dare un valore a quanto espresso nella norma non è facile.
In aiuto, intervengono precedenti giurisprudenziali, Modelli di Calcolo dell’assegno di Mantenimento (MoCAM) e schemi elaborati da alcuni Tribunali.
Rispetto a metodi un po’ complicati, vi è quello predisposto dal Tribunale di Monza che, in maniera semplice, fornisce una valida linea guida di calcolo.
Nello specifico, individua che, nel caso in cui il figlio viva con la madre alla quale sia stata assegnata la casa coniugale, l’assegno per un figlio dovrebbe essere pari al 25% circa del reddito; in presenza di due figli, il 40% circa del reddito, mentre nel caso in cui i figli siano tre, l’assegno è il 50% del reddito.
Questi dati, seppur non vincolanti, possono essere utilmente considerati al fine di giungere a una quantificazione dell’assegno.