L’INPS chiarisce che l’intervallo di tempo da considerare per quantificare i mesi di congedo parentale, utili ai fini del riconoscimento del voucher baby-sitting, per i casi di cessazione o modificazione del rapporto di lavoro, coincide con la data di presentazione della domanda e non con il termine di scadenza del bando (12 luglio 2013).
Qualora intervenga una modificazione del rapporto lavorativo da full time a part time e viceversa, il termine da prendere a riferimento per il riproporzionamento del beneficio è il giorno di modificazione del rapporto stesso, mentre il termine iniziale di individuazione del periodo teorico di beneficio coincide con la data di presentazione della domanda. In tal modo è possibile individuare, nell’ambito dei mesi di beneficio concessi, quanti debbano essere erogati pienamente e quanti, invece, debbano essere riconosciuti in maniera riproporzionata in funzione della modifica del rapporto lavorativo.
Nell’ipotesi in cui, alla data di modifica del rapporto lavorativo, il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia maggiore di 15, il beneficio dovrà essere erogato, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, con le modalità adottate nei mesi antecedenti la variazione stessa. Al contrario, nel caso in cui il numero di giorni eccedenti i mesi interi sia pari o minore di 15, il beneficio, per il mese in cui avviene la variazione del rapporto di lavoro, dovrà essere erogato con le nuove modalità determinate dall’avvenuta variazione del rapporto lavorativo.
