In conformità a quanto previsto dall’articolo 1, comma 537 e seguenti della Legge numero 228 del 2012, entro novanta giorni dalla notifica del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedura cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal Concessionario, il contribuente può presentare una dichiarazione anche con modalità telematiche (http://www.gruppoequitalia.it – “Sospendere la riscossione”), con la quale si documenta che gli atti emessi dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si procede, sono stati interessati da:
·
prescrizione
o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a
quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
·
provvedimento
di sgravio emesso dall’ente creditore;
·
sospensione
amministrativa comunque concessa dall’ente creditore o da una sospensione
giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la
pretesa dell’ente creditore, emesse in un giudizio al quale l’Agente per la
riscossione non ha preso parte;
·
pagamento
effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla
formazione del ruolo stesso, in favore dell’ente creditore;
·
qualsiasi
altra causa di non esigibilità del credito sotteso.
Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione dell’istanza, il Concessionario per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata. Questo, al fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni addotte dal debitore e ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta giorni l’ente creditore è tenuto:
a) a confermare
la correttezza della documentazione prodotta provvedendo, in pari tempo, a
trasmettere in via telematica, al Concessionario il conseguente provvedimento
di sospensione o sgravio;
b) ovvero ad avvisare il debitore della non idoneità di tale documentazione a
mantenere sospesa la riscossione, provvedendo a darne, anche in questo caso,
immediata notizia al Concessionario per la ripresa dell’attività di recupero
del credito iscritto a ruolo.
Se dopo duecentoventi giorni dalla presentazione della domanda del debitore l'ente creditore non fornisce alcun riscontro, le somme contestate vengono annullate di diritto, con conseguente discarica dei relativi ruoli.