In una recente pronuncia, la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui il coniuge non affidatario deve contribuire al pagamento delle spese straordinarie per i figli, anche nel caso in cui queste non siano state preventivamente concordate. L’interesse prioritario del figlio ha carattere prevalente, sempre che si tratti di cosa utile e che le spese siano proporzionate al tenore di vita.
Lo ha deciso la Cassazione, con l’ordinanza n. 16175 del 30 luglio 2015, rigettando il ricorso di un padre che si era rifiutato di pagare il 50% delle spese straordinarie richieste per la cameretta nuova della figlia e lo stage all’estero per imparare l’inglese, sulla scorta dell’affermazione che si trattava di spese non previamente concordate. Opponendosi al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace che gli ordinava di pagare all’ex moglie, quale rimborso del 50% per le spese sostenute per la figlia, il genitore non affidatario lamentava che gli esborsi non erano né urgenti né indifferibili e, soprattutto, non erano stati concordati preventivamente. Vedendo respinta prima l’opposizione dal giudice di pace e poi l’appello dal Tribunale, il padre decideva di ricorrere per Cassazione.
La Suprema Corte, richiamando un recente orientamento (cfr. Cass. n. 19607/2011), ha ribadito che “non è configurabile a carico del coniuge affidatario o collocatario un obbligo di informazione e di concertazione preventiva con l'altro, in ordine alla determinazione delle spese straordinarie, compatibili con i mezzi economici di cui i genitori dispongono trattandosi di decisione ‘di maggiore interesse’ per il figlio, e sussistendo, pertanto, a carico del coniuge non affidatario un obbligo di rimborso qualora non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”.
Quindi, se il coniuge si rifiuta di provvedere al rimborso dovuto, spetterà al giudice dover verificare “la rispondenza delle spese all'interesse del minore mediante la valutazione – ad esso riservata - della commisurazione dell'entità della spesa rispetto all'utilità per il minore e della sostenibilità della spesa stessa rapportata alle condizioni economiche dei genitori”.
E poiché, secondo il giudizio della Corte, questa verifica da parte del giudice del merito era stata adeguatamente effettuata, il ricorso del padre è stato respinto con condanna di questi anche al pagamento delle spese di giudizio.