Nei contratti di sponsorizzazione stipulati tra sponsor e sportivi, gli atteggiamenti della vita privata di questi ultimi (c.d. testimonial), ancorché contestabili da un punto di vista sociale, non possono essere causa di risoluzione del contratto di sponsorizzazione. In tal senso, il Tribunale di Milano ha recentemente statuito che l’impegno che assume lo sportivo testimonial a comportarsi, per tutta la durata del contratto, in modo tale da non causare alcun danno alla sua immagine e reputazione, deve riferirsi solamente all’ambito professionale.
Possono, quindi, essere motivo di risoluzione anticipata del contratto una squalifica per doping o per frode sportiva, piuttosto che l’aver tenuto gravi condotte antisportive sul campo o l’aver violato gli impegni professionali; mentre non hanno alcuna rilevanza contrattuale eventuali atteggiamenti attinenti alla vita privata del testimonial, alla sua sfera sessuale, alle sue idee politiche o al credo religioso, che pertanto non possono essere motivo di anticipata risoluzione da parte degli sponsor.