È quanto accaduto recentemente a una donna separata alla quale il Presidente del Tribunale di Roma aveva assegnato la casa familiare in comproprietà con il marito essendo la madre, il genitore presso cui la figlia minore era stata prevalentemente collocata.
Il marito, in violazione di quanto disposto in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, si è rifiutato di lasciare l’abitazione coniugale e la moglie, in attesa che il coniuge si decidesse a consegnarle l’immobile, si era trasferita temporaneamente a casa della sorella. La donna, confidando che prima o poi la questione si sarebbe risolta, non aveva azionato alcuna procedura esecutiva per consegna o rilascio dell’immobile, né si era attivata in sede penale denunciando l’inottemperanza del marito al provvedimento del giudice ex art. 388 c.p.
Scelta davvero poco avveduta. Dopo tre anni, Terminata la causa, il Tribunale ha revocato l’assegnazione della casa coniugale alla moglie, motivando la decisione come segue: “[…] Il decorso del tempo ha finito inevitabilmente per affievolire quel legame tra la figlia e l’abitazione ex familiare in cui risiede in ultimo la ratio dell’assegnazione della casa familiare che, va ribadito, non è istituto finalizzato a sopperire le difficoltà abitative di uno dei coniugi ma è giustificato unicamente dall’interesse della prole a mantenere alcune consuetudini di vita e una minima stabilità nonostante la crisi familiare. Peraltro, la scelta di non procedere per tre anni dalla emissione del provvedimento è in qualche modo indice di un limitato interesse a un rientro dell’originario nucleo familiare madre-figlia nell’originaria sede.” (Cfr. Tribunale Civile di Roma sentenza 6765/2015).
Decisione dolorosa ma perfettamente in linea con il dettato normativo. Stabilisce l’art. 155 quater c.c.: “[…] Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo conto prioritariamente dell’interesse dei figli … il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o passi a nuove nozze…”.
Chi “comanda” dunque, anche in questo caso, è il figlio minore. Se infatti è che vero l’assegnazione della casa familiare non può prescindere dall’interesse del figlio a mantenere il centro delle sue abitudini nel luogo ove ha sempre vissuto è altrettanto vero che qualora, per le più disparate ragioni, il centro degli interessi e della vita del minore si trasferisca altrove per un lasso di tempo apprezzabile tale da recidere o comunque affievolire il legame con la casa familiare, il provvedimento di assegnazione dell’abitazione coniugale alla moglie deve essere necessariamente revocato perché ne viene meno il presupposto fondamentale.
