Un artigiano che, a causa della crisi, ha dovuto cessare l’attività ritrovandosi con debiti tra cui anche il mutuo della casa d’abitazione che non riesce più a pagare, o un consumatore che si trova in difficoltà economica ed è pressato dai debiti: come si può uscire da questa situazione?
La Legge 27 gennaio 2012 n° 3, come modificata dal Decreto Legge 18 ottobre 2012 n° 179 e dalla Legge n° 221 del 2012 di conversione, ha introdotto procedure concorsuali di cd. Esdebitazione, novità assoluta per l’ordinamento italiano che così si allinea ad altri paesi europei che già da tempo conoscono l’istituto quali Francia, Germania e Spagna.
La c.d esdebitazione non è altro che la possibilità per il debitore di ottenere la cancellazione dei debiti nei confronti dei creditori in modo da consentire al debitore stesso il cd fresh start, un nuovo inizio, ossia di poter ricominciare la propria vita, anche e soprattutto economica e produttiva, sgravato e libero da debiti pregressi.
La Legge si articola in tre differenti procedimenti che, in sintesi, si rivolgono sia a imprenditori non assoggettabili alla legge fallimentare (soggetti non fallibili quali piccoli imprenditori, artigiani, commercianti, in genere i lavoratori autonomi) sia a professionisti intellettuali, sia specificamente al “consumatore” ossia «il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».
Va detto che l’art. 7 della legge estende anche all’imprenditore agricolo in stato di sovra indebitamento la possibilità di proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi.
I tre procedimenti, che richiamano la struttura del concordato preventivo e dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, nello specifico sono: un accordo di ristrutturazione dei debiti, meglio: “di composizione della crisi” che richiede l’accordo del debitore con una maggioranza qualificata di creditori, ossia accordo raggiunto con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti; un cd piano del consumatore, riservato soltanto alla persona fisica che ha contratto debiti per così dire extra professionali, ossia estranei all’attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta; infine una procedura alternativa di liquidazione del patrimonio del debitore che razionalizza e rende più equo ed efficace la dismissione dei beni del debitore e il corrispondente soddisfacimento delle ragioni creditorie.
A fronte di ciò, pertanto, un consumatore o un imprenditore non fallibile può rivolgersi a un avvocato al fine di valutare, caso per caso, la possibilità di accedere a una delle sopraindicate procedure al fine di ottenere la completa liberazione dai debiti pregressi.
