Nel
caso che il mancato utilizzo dell’immobile quale dimora abituale non sia
dipendente dalla volontà del contribuente, ma sia causato da ragioni di lavoro,
è possibile continuare a considerare quale abitazione principale l’immobile,
con la possibilità quindi di detrarre gli interessi passivi sul mutuo
ipotecario contratto.
È inoltre irrilevante la circostanza che il contribuente, avendo variato la propria dimora abituale, abbia concesso l’immobile in locazione a soggetti terzi.
Il
punto è stato affrontato dalla circolare n. 17/E del 2015, la quale ha
precisato che, in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, la
detrazione degli interessi passivi per l’acquisto dell’abitazione principale
spetta anche se l’immobile viene concesso in locazione.
L’Agenzia delle Entrate nella circolare 17/E/2015 ha ritenuto che la circostanza che il contribuente abbia un rapporto di lavoro in uno Stato estero abbia diritto a detrarre gli interessi passivi relativi al mutuo per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, anche se la suddetta abitazione risulti locata.