L’UE ha stipulato con la Svizzera un accordo che riflette la
“Direttiva madre – figlia”, entrato in vigore il 1° luglio 2005. Per le società
residenti in Italia la cui compagine sociale è costituita anche da soci non
residenti, si pone la questione relativa all’applicazione della ritenuta in
uscita all’atto della corresponsione dei dividendi.
Nel caso in cui i dividendi
siano erogati a società e agli enti soggetti ad un’imposta sul reddito delle
società negli Stati membri dell’Unione europea e negli Stati aderenti
all’Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella c.d. White
List, la ritenuta è operata a titolo di imposta e con l’aliquota dell’1,375 per
cento.
Al verificarsi di determinati requisiti, è anche possibile che il socio
estero chieda la non applicazione della ritenuta in virtù della Direttiva Madre
– Figlia, concernente il regime fiscale applicabile alle società madri e figlie
di Stati membri diversi, recepita nel nostro ordinamento nell’art. 27 –bis del
D.P.R. 600/1973.
La richiamata disposizione prevede che le società estere che
detengono una partecipazione diretta non inferiore al 20 per cento del capitale
della società italiana che distribuisce gli utili, hanno diritto, a richiesta,
al rimborso della ritenuta (ovvero alla richiesta di esenzione) se: rivestono
una delle forme previste nell'allegato della direttiva n.435/90/CEE del
Consiglio del 23 luglio 1990; risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro
dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una Convenzione in
materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di
fuori dell'Unione europea; sono soggette, nello Stato di residenza, senza
fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o
temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella predetta direttiva;
la partecipazione sia detenuta ininterrottamente per almeno un anno.
Per
ottenere l’esenzione, sussistendone i requisiti, la società estera dovrà
presentare alla società italiana il Modello e approvato con il Provvedimento
del Direttore dell’Agenzia dell’Entrate n. 84404/2013 del 10.07.2013.
La stessa
esenzione può applicarsi che nel caso in cui il socio controllante sia
residente in Svizzera. In merito alla tassazione dei dividendi, l'articolo 15,
paragrafo 1, del citato Accordo tra l'Unione europea e la Confederazione
svizzera stabilisce che i dividendi corrisposti dalle società figlie alle
società madri non sono soggetti ad imposizione fiscale nello Stato d'origine
(Italia), allorché: la società madre detiene direttamente almeno il 25 per
cento del capitale della società figlia per un minimo di due anni, e una delle
due società ha la residenza fiscale in uno Stato membro e l'altra ha la residenza
fiscale in Svizzera, e nessuna delle due società ha la residenza fiscale in uno
Stato terzo sulla base di un accordo in materia di doppie imposizioni con tale
Stato terzo, e entrambe le società sono assoggettate all'imposta diretta sugli
utili delle società senza beneficiare di esenzioni ed entrambe adottano la forma
di una società di capitali.
Per quanto riguarda l’ultimo requisito citato, ovvero l’assenza di esenzioni sulle imposte, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che le società elvetiche che vogliono beneficiare del particolare regime madre-figlia, non devono godere di particolari regimi agevolativi consistenti nell'esenzione dei redditi da uno dei tre livelli di tassazione diretta (federale, cantonale e municipale) e ciò deve risultare da idonea documentazione.