
Il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto legislativo che adegua l’ordinamento italiano alla direttiva europea 2011/83 sui diritti dei consumatori ed innova il Codice del Consumo preesistente, rafforzando la tutela dei consumatori stessi. Il D.Lgs in oggetto prevede una serie di misure che verranno applicate ai contratti stipulati a partire dal 14 giugno 2014 volte a salvaguardare il consumatore. Le modifiche apportate, prevedono in primo luogo una revisione di quanto stabilito nella precedente normativa sui contratti a distanza e fuori dai locali commerciali, uniformando entrambe le discipline. La tutela in esame è prevista anche per i contratti di somministrazione di acqua, gas o energia elettrica, salvo questi che prevedano somministrazioni limitate, ad esempio acqua imbottigliata, bombole di gas, ecc.
Rispetto al sistema normativo vigente, gli interventi in esame prevedono i seguenti cambiamenti:
Nel caso di contratti stipulati tramite l’utilizzo di telefono, il contratto si considera concluso solo dopo che l’offerta telefonica sia stata seguita da una conferma scritta sia del venditore che del consumatore.
Viene ampliata
una serie di informazioni precontrattuali
da fornire ai consumatori da parte del venditore prima della conclusione
del contratto;il diritto di
recesso riconosciuto al consumatore ,
viene reso possibile entro un termine più ampio
passando dagli attuali 10gg. ai 14gg. Anzi, in caso di omessa
comunicazione al consumatore dell’informazione sull’esistenza del diritto di
recesso si passa dagli attuali 60gg dalla conclusione del contratto o dai 90
gg. dalla consegna del bene ai dodici mesi per entrambe le situazioni;in caso di
ripensamento, il consumatore qualora eserciti il diritto di recesso, potrà
restituire il bene, anche se in parte deteriorato, in quanto sarà ritenuto
responsabile solamente della “diminuzione del valore del bene custodito”.
Dall’applicazione delle nuove norme sono comunque
esclusi i contratti di valore inferiore
a 50 €. Tuttavia rimane vigente la previsione antielusiva che permette di
eseguire la protezione legale in favore del consumatore anche in caso di un
fittizio frazionamento del contratto in una serie di transazioni di importo
inferiore a sopradetta soglia. Pertanto, qualora abbia luogo una stipulazione
di contratti, anche contestualmente diversi,
ciascuno dei quali di importo inferiore a 50 €, ma che complessivamente
superano tale ammontare, il consumatore potrà avvalersi delle nuove norme e
cosi il suo interesse rimane salvaguardato.