Nell'ambito del diritto civile si distinguono principalmente due forme di responsabilità: la responsabilità contrattuale ex. Art 1218 c.c., e la responsabilità extracontrattuale ex. Art. 2043 c.c..
Questa rigida ripartizione tuttavia, non può essere considerata come assoluta, in quanto esistono forme di responsabilità di natura ibrida, che non possono rientrare in nessuna di queste due grandi categorie. Uno degli esempi più rilevanti di questa responsabilità "intermedia" fra contratto e torto, è certamente la responsabilità medica.
Il paziente che è stato sottoposto ad un intervento chirurgico dal quale sono derivate delle complicazioni, e che magari non è stato eseguito nel modo che la prassi prevede, può ottenere un risarcimento per i danni che da esso sono derivati. Il rapporto medico-paziente può essere definito un rapporto contrattuale "di fatto", poiché è un rapporto privo di un rapporto contrattuale formale.
Nel rapporto fra medico e paziente ritroviamo il cosiddetto "principio di affidamento", il quale sta ad indicare nello specifico proprio "l'affidamento" che ogni paziente ripone nel medico da cui si fa operare: affidamento che nasce dalle competenze che il professionista ha acquisito per svolgere l'attività di medico.
La Cassazione con due pronunce del 2008 (n.577 e n.581), ha stabilito che sebbene il rapporto fra medico e paziente non sia fondato su fonte contrattuale, il medico operando all'interno di una struttura ospedaliera è legato ad essa da una fonte contrattuale.
In breve, la condotta del medico è paragonabile ad una obbligazione rivolta al soddisfacimento del creditore (la struttura ospedaliera), quindi esso è tenuto ad operare in base a certi standards.
All'interno di questo rapporto, il paziente non può considerarsi un "extraneus".
Da tutto ciò discende che nell'ambito dei giudizi risarcitori derivanti da responsabilità medica, troverà applicazione l'art. 1218 c.c., e sarà onere del paziente allegare l'adempimento inesatto del medico il quale, di contro dovrà provare la mancanza della sua colpa o della gravità della stessa.