In quanto potenzialmente lesivo dei diritti ed interessi di altri soggetti, il permesso di costruire e' impugnabile nel termine di 60 giorni.
Punto nevralgico della impugnazione e' la decorrenza del predetto termine.
In linea di massima, alla stregua dell'orientamento giurisprudenziale oggi dominante, la decorrenza scatta dal momento di ultimazione delle opere, in quanto che a tale momento e' possibile verificare in modo certo e univoco le essenziali caratteristiche dell'opera e l'eventuale non conformità della stessa al titolo o alla disciplina urbanistica.
L'assunto e', quindi, che l'impugnazione necessita la consapevolezza del contenuto della concessione o del progetto edilizio o del manufatto completo dei suoi elementi essenziali.
Il resistente ( ovvero il beneficiario del permesso) se vorrà eccepire la tardività dell'impugnazione promossa entro i 60 gg dall'ultimazione dei lavori, dovrà provare che suddetta conoscenza si sia formata anticipatamente rispetto alla ultimazione delle opere.
La prova potrà essere fornita richiamando elementi presuntivi, precisi e concordanti tali da non lasciare dubbi circa la conoscenza dell’entità dell’intervento edilizio.
E così se non è stato ritenuto idoneo a formare nel terzo la conoscenza di cui sopra, la mera esposizione del cartello di cantiere.
Per converso sono state ritenute sufficienti le iniziative giudiziali e stragiudiziali poste in essere da uno dei coniugi, comportanti la necessaria conoscenza dell’esistenza e del contenuto del permesso di costruire contestato, costituiscono indizi seri, precisi e concordanti che anche l’altro coniuge.