Se in sede di separazione i figli vengono collocati presso la madre, ella può trasferirsi in altra città?
La Legge n. 54 del 2006 ha introdotto l'affido condiviso che prevede la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, i quali dovranno concordare tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli. A tal fine nel caso in cui il Giudice decida, con provvedimento, di collocare il figlio minore con la madre stabilendo la dimora abituale presso l’ex abitazione coniugale, nonché il diritto di visita infrasettimanale del padre, ella non può trasferirsi arbitrariamente in un'altra città portando con sè il figlio senza consultare il padre, oppure senza richiedere ed ottenere autorizzazione dal Giudice (cfr. Cassazione sentenza n. 43292 del 23.10.2013). Afferma la Suprema Corte che: “l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione' delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo". Diverso il caso in cui ella trasferisce la propria residenza senza comunicarla all'altro coniuge: in questo caso potrà subire una sanzione (ex art. 709-ter cod. proc. civ.) da parte del Giudice come la possibile inversione dell'affidamento o collocamento della prole o, in casi estremi, il Giudice potrebbe decidere per il decadimento della potestà genitoriale.