A seguito di separazione, di solito, si determina tra gli ex coniugi una frattura relazionale con evidenti ripercussioni sulle decisioni riguardanti i figli minori i quali subiscono le decisioni arbitrarie e spesso unilaterali da parte di un genitore senza che questi interpelli l’altro. Eppure la Legge n. 54 del 2006, ha introdotto l'affido condiviso, il quale prevede che la potestà genitoriale sia esercitata da entrambi i genitori, i quali inoltre dovranno concordare tutte le decisioni di maggiore interesse relative ai figli. A tal fine nel caso in cui il Giudice decida, con provvedimento, di collocare il figlio minore con la madre stabilendo la dimora abituale presso l’ex abitazione coniugale nonché il diritto di visita infrasettimanale del padre, ella non può trasferirsi arbitrariamente in un'altra città portando con se il figlio senza consultare il padre oppure senza richiedere ed ottenere autorizzazione dal Giudice (cfr. Cassazione sentenza n. 43292 del 23.10.2013).
Afferma infatti la Suprema Corte che : “(…)l'elusione dell'esecuzione di un provvedimento del giudice civile che riguardi l'affidamento di minori può concretarsi in un qualunque comportamento da cui derivi la ‘frustrazione’ delle legittime pretese altrui, ivi compresi gli atteggiamenti di mero carattere omissivo (…)".
Diverso il caso in cui trasferisce la propria residenza senza comunicarla all'altro coniuge; in questo caso ella potrà subire una sanzione ex art. 709-ter cod. proc. civ. da parte del Giudice, come la possibile inversione dell'affidamento o collocamento della prole o, in casi estremi, potrebbe decidere per il decadimento della potestà genitoriale.
Il genitore affidatario
dei figli, inoltre, viola i principi posti a fondamento dell’affidamento
condiviso tutte le volte in cui prende decisioni arbitrarie senza consultare l'ex
coniuge, ciò perchè è dovere dei genitori assumere le decisioni fondamentali
per la prole in modo congiunto, garantendo un rapporto equilibrato e
continuativo con entrambi le figure genitoriali
Ed infatti il Giudice, prima di scegliere quale sia il genitore collocatario della prole, compie un’attenta valutazione sul comportamento di entrambi, assicurandosi che il “prescelto” sia una persona responsabile, il cui interesse primario sia quello di garantire una sana crescita dei figli, cercando di non far sentire troppo il peso e le conseguenze inevitabilmente negative che una separazione porta con se.
Ma soprattutto il genitore affidatario dovrà essere in grado di non denigrare la figura dell’altro genitore agli occhi dei figli, al contrario dovrà garantire e promuovere la frequentazione tra i due perché i figli appartengono per sempre al padre ed alla madre (rectius:genitore 1,genitore 2), a prescindere dalle vicende personali che colpiscono il rapporto personale degli ex coniugi/conviventi.
Avv. Paola Sculco