Con la sentenza 16 ottobre 2013, n. 23442 la Cassazione precisa come sia necessario ai fini di una corretta determinazione dell’assegno divorzile, distinguere tra “ stile di vita” e “tenore di vita”. Con il primo si fa riferimento alle scelte personali di ogni individuo e può essere inteso come "l'impronta unica e irripetibile di ogni individuo, costituita dalla risultante di tratti comportamentali, orientamento del pensiero, sentimenti ed emozioni, posti al servizio del fine ultimo perseguito", nel nostro caso attiene alla scelta personale del coniuge di condurre una vita “semplice o sottotono. Ciò vuol dire che ,pur in presenza di rilevanti potenzialità economiche, un regime familiare può essere infatti improntato a uno stile di rigore ma questa costituisce una scelta che non può annullare le potenzialità di una condizione economica molto agiata. Il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, invece,
fa riferimento all’insieme delle risorse economiche dei coniugi inclusi
redditi, capacità di spesa,patrimoni,sostanze di ciascuno dei coniugi, capacità
reddituale del coniuge richiedente e di quello onerato, tenore di vita
effettivamente goduto in costanza di matrimonio, o, quanto meno potenziale.. Come
ulteriore precisazione è doveroso sottolineare che quando si fa riferimento al
tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, esso va inteso non tanto come
la perfetta conservazione della posizione economico patrimoniale goduta da
entrambi i coniugi in forza del matrimonio, ma come un criterio di orientamento
necessario ad evitare posizioni di squilibrio dopo la separazione. La
separazione implica di necessità un peggioramento della situazione economica di
entrambi i coniugi, se non altro per l’impossibilità di dividere quelle spese
che durante il matrimonio sono sopportate da entrambi, e che, da separati,
gravano invece integralmente su ciascuno di essi.
Il concetto di conservazione del tenore di vita deve pertanto essere
interpretato come parametro per garantire una posizione di equilibrio nelle
differenti situazioni economiche, integranti una sostanziale disparità, dovuta
alla separazione.
Uno dei presupposti per il
riconoscimento del diritto all'assegno di mantenimento è l’inadeguatezza dei
mezzi economici da parte del coniuge “debole”. Ciò significa che il coniuge
richiedente l’assegno non riuscirà, con propri mezzi economici, a conservare un
tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio. Si badi bene
che non ci si riferisce allo stato di bisogno dell'avente diritto, (in quel
caso si parlerebbe di diritto agli alimenti), perché nel caso di cui si discute,
il richiedente l’assegno, può anche essere economicamente autosufficiente.
Tuttavia, precisano gli Ermellini, che la determinazione dell’assegno di mantenimento prescinde dalla scelta dell’avente diritto di voler condurre uno stile di vita “understatement” ovvero moderato o dismesso, perché ciò che rileva sono le “potenzialità economiche” dei coniugi che hanno (o avrebbero) consentito loro di godere di un elevato tenore di vita quando erano sposati.
Stante la natura assistenziale dell’assegno il codice civile
stabilisce che, i provvedimenti dettati dal giudice in sede di separazione,
possono essere revocati o modificati dal giudice in caso di sopravvenienza di
giustificati motivi su istanza di parte quali il mutamento delle condizioni
economiche di uno o di entrambi i coniugi intervenute dopo la pronuncia di
separazione.
La ratio della disposizione consiste nel salvaguardare l’effettività del
principio di solidarietà materiale reciproca tra coniugi, che permane anche in
corso di separazione, in modo tale che l’equilibrio economico sia rispettato
anche a fronte di nuovi fatti e circostanze idonee ad incidere su di esso,
attraverso un nuovo intervento “riequilibratore” del giudice.
