“Integra la nozione di mobbing la condotta del datore di lavoro protratta nel tempo e consistente nel compimento di una pluralità di atti (giuridici o meramente materiali) diretti alla persecuzione od all’emarginazione del dipendente, di cui viene lesa la sfera professionale o personale, intesa nella pluralità delle sue espressioni (sessuale, morale, psicologica o fisica)”.
L’aspetto più interessante che caratterizza la decisione della Suprema Corte è che se la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, ciò non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro – su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 c.c. – ove questi sia rimasto indifferente o colpevole per non essere intervenuto nella rimozione del fatto lesivo per il dipendente (Cass. Civ., sez. lavoro,sentenza n.18093/13).
L’aspetto più interessante che caratterizza la decisione della Suprema Corte è che se la condotta di mobbing provenga da un altro dipendente posto in posizione di supremazia gerarchica rispetto alla vittima, ciò non vale ad escludere la responsabilità del datore di lavoro – su cui incombono gli obblighi ex art. 2049 c.c. – ove questi sia rimasto indifferente o colpevole per non essere intervenuto nella rimozione del fatto lesivo per il dipendente (Cass. Civ., sez. lavoro,sentenza n.18093/13).
Si tratta quindi di una particolare
forma di responsabilità che vede coinvolto il datore di
lavoro/committente per fatto illecito commesso dal proprio dipendente
nello svolgimento delle funzioni assegnate e in solido con lo stesso.
La ratio dell’art. 2049 c.c. (responsabilità civile indiretta o oggettiva) è da ricercare nella teoria del rischio di impresa, in forza della quale colui che trae vantaggio dall'opera svolta da un preposto deve rispondere altresì degli eventuali rischi connessi all'esercizio della propria.
Vi è l’obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore anche ove il comportamento materiale sia posto in essere da altro dipendente. Il datore di lavoro va esente da responsabilità solo nel caso in cui il dipendente autore del fatto illecito abbia agito con dolo e al di fuori del cd. "rapporto di occasionalità necessaria" con le proprie mansioni , ovvero quando il fatto lesivo si sia verificato sul luogo di lavoro solo in via casuale o accidentale.
Il comportamento colpevole del datore di lavoro integra contemporaneamente, la responsabilità penale a titolo di reato omissivo improprio (ex art. 40, comma 2, c.p.), per i reati commessi dai lavoratori (anche superiori) in danno di altri dipendenti.
L’obbligo giuridico che gli impone di tutelare in toto la posizione del dipendente è da ricercare, ancora una volta, nell’art. 2049 c.c. in presenza dei presupposti richiesti quali concreta esistenza del danno, del rapporto di preposizione tra committente e ausiliario e soprattutto del rapporto di occasionalità necessaria".
Tutte le volte in cui il comportamento del dipendente sia riferibile in qualche modo alle mansioni in concreto esercitate ed affidategli dal datore di lavoro, anche questi deve essere chiamato a rispondere per i fatti lesivi dal primo commessi in danno di terzi.
Qualora la condotta sia frutto di una iniziativa personale del medesimo dipendente e non collegata alle mansioni svolte (oltre che affidate) manca quel nesso di “occasionalità necessaria” il solo in grado di giustificare una attribuzione di responsabilità in capo al datore di lavoro. In buona sostanza: il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere di qualsiasi evento produttivo di danno posto in essere dal dipendente ma solo di quelli commessi nell'ambito dell'incarico affidato al singolo dipendente.
La ratio dell’art. 2049 c.c. (responsabilità civile indiretta o oggettiva) è da ricercare nella teoria del rischio di impresa, in forza della quale colui che trae vantaggio dall'opera svolta da un preposto deve rispondere altresì degli eventuali rischi connessi all'esercizio della propria.
Vi è l’obbligo del datore di lavoro di adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale del prestatore anche ove il comportamento materiale sia posto in essere da altro dipendente. Il datore di lavoro va esente da responsabilità solo nel caso in cui il dipendente autore del fatto illecito abbia agito con dolo e al di fuori del cd. "rapporto di occasionalità necessaria" con le proprie mansioni , ovvero quando il fatto lesivo si sia verificato sul luogo di lavoro solo in via casuale o accidentale.
Il comportamento colpevole del datore di lavoro integra contemporaneamente, la responsabilità penale a titolo di reato omissivo improprio (ex art. 40, comma 2, c.p.), per i reati commessi dai lavoratori (anche superiori) in danno di altri dipendenti.
L’obbligo giuridico che gli impone di tutelare in toto la posizione del dipendente è da ricercare, ancora una volta, nell’art. 2049 c.c. in presenza dei presupposti richiesti quali concreta esistenza del danno, del rapporto di preposizione tra committente e ausiliario e soprattutto del rapporto di occasionalità necessaria".
Tutte le volte in cui il comportamento del dipendente sia riferibile in qualche modo alle mansioni in concreto esercitate ed affidategli dal datore di lavoro, anche questi deve essere chiamato a rispondere per i fatti lesivi dal primo commessi in danno di terzi.
Qualora la condotta sia frutto di una iniziativa personale del medesimo dipendente e non collegata alle mansioni svolte (oltre che affidate) manca quel nesso di “occasionalità necessaria” il solo in grado di giustificare una attribuzione di responsabilità in capo al datore di lavoro. In buona sostanza: il datore di lavoro non può essere chiamato a rispondere di qualsiasi evento produttivo di danno posto in essere dal dipendente ma solo di quelli commessi nell'ambito dell'incarico affidato al singolo dipendente.
