La Corte della Cassazione con la
sentenza 15937 depositata il 19 giugno 2013 ha accolto il ricorso di una
donna, quasi sessantenne, sul presupposto che la circostanza relativa al fatto
che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti di un fratello non comporta
la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella
misura dello stretto necessario.
In sostanza, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso, la donna non può essere ritenuta in grado di provvedere
al proprio mantenimento, venendosi a
concretare lo stato di bisogno che legittima il suo diritto alimentare nei
confronti del fratello.
L’obbligazione alimentare trova fondamento negli artt. 433 e seguenti del codice civile, a norma del quale i parenti, ma anche il donatario, secondo l’ordine individuato, sono chiamati a far fronte allo stato di bisogno del creditore, laddove questi versi nell’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.
Quanto alla misura degli alimenti, essa va determinata in proporzione al bisogno di chi li domanda, non dovendo superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avendo tuttavia riguardo alla sua posizione sociale; inoltre, va tenuto conto delle condizioni economiche dell’obbligato.
L’obbligazione alimentare trova fondamento negli artt. 433 e seguenti del codice civile, a norma del quale i parenti, ma anche il donatario, secondo l’ordine individuato, sono chiamati a far fronte allo stato di bisogno del creditore, laddove questi versi nell’impossibilità di provvedere al proprio mantenimento.
Quanto alla misura degli alimenti, essa va determinata in proporzione al bisogno di chi li domanda, non dovendo superare quanto sia necessario per la vita dell’alimentando, avendo tuttavia riguardo alla sua posizione sociale; inoltre, va tenuto conto delle condizioni economiche dell’obbligato.