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Fondo patrimoniale

del 22/07/2013

La legge consente ai coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale prescelto (separazione o comunione dei beni) di costituire fondi patrimoniali aventi per oggetto beni immobili, ovvero beni mobili registrati (es. autovetture, barche), ovvero titoli di credito, che vengono quindi destinati ai bisogni della famiglia.

Il fondo patrimoniale può essere costituito sia prima che durante il matrimonio, direttamente dai coniugi ma anche da un terzo soggetto (in quest’ultimo caso di norma per testamento). La proprietà spetta ad entrambi i coniugi se non viene stabilito diversamente nell’atto della costituzione.

La finalità dell’istituto sarebbe quella di costituire un fondo in favore dei bisogni della famiglia. In realtà l’istituto del fondo patrimoniale, oramai abusato, viene utilizzato al solo scopo di segregare determinati beni (normalmente l’abitazione) al solo scopo di sottrarli alla garanzia patrimoniale dei creditori, presenti o futuri.

Come tutti gli atti volti a ridurre la garanzia generale spettante al creditore, anche il fondo patrimoniale è soggetto all’azione revocatoria ordinaria con onere della prova a carico del coniuge/debitore.

L’azione, tuttavia, come tutte le revocatorie si prescrive in cinque anni dalla data dell’atto costitutivo del fondo; di conseguenza, decorso tale termine il fondo sarà comunque inattaccabile. 

Per poter opporre il fondo patrimoniale ai terzi creditori e, quindi, per poter far si che questo produca i propri effetti, è essenziale che l’atto venga trascritto nei registri immobiliari presso la conservatoria e annotato a margine dell’atto di matrimonio, in quanto trattasi di una convenzione matrimoniale.

Contrariamente a quanto avviene normalmente, in questo caso la trascrizione ha una semplice finalità di pubblicità-notizia mentre è l’effetto costitutivo si ha con l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio; pertanto, la mancanza di quest’ultima rende il fondo non opponibile ai terzi creditori particolari del coniuge che potranno escutere i beni costituiti in fondo.

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