Oggi la titolarità dei marchi e dei brevetti costituisce uno dei maggiori
patrimoni delle aziende. E’ possibile tutelare un marchio o un brevetto ideato
da un soggetto italiano in Italia e all’Estero. In Italia la legge di
riferimento è il codice della proprietà industriale (D.L. n. 30 del 10/02/2005).
Il marchio è un segno distintivo
che contraddistingue i prodotti e i servizi che un’impresa produce o
commercializza. I requisiti del marchio sono capacità distintiva, novità,
originalità, liceità.
Il marchio può essere denominativo (composto da sole parole),
figurativo (composta solo da figure, lettere o numeri) oppure misto.
Esistono,
inoltre, alcuni tipi particolari di marchio come il marchio di forma, marchio
di colore e il marchio di suono. La registrazione del marchio consente al
titolare la facoltà di far uso esclusivo del marchio per 10 anni dalla data di
primo deposito, con possibilità di rinnovo. Generalmente la domanda di
registrazione del marchio va presentata alla locale Camera di Commercio dove ha
sede l’impresa oppure direttamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Anche chi non ha registrato marchi in realtà
utilizza un segno con il quale si presenta ai propri clienti ed è necessario
valorizzare al meglio tale bene ed eventualmente difenderlo da chi lo vorrebbe
usurpare.
Prima del deposito della domanda è necessario verificare se il
marchio che si intende registrare non sia già stato registrato. Per questo è
preferibile effettuare una ricerca sul sito www.uibm.gov.it (gratuitamente)
oppure nel sito www.registroimprese.it
(a pagamento).
Dover rinunciare ad un marchio dopo averlo immesso sul mercato
comporta dei costi elevati sia in termini economici, (ritirare i prodotti dal
mercato, il materiale pubblicitario, le etichette, gli imballaggi, etc.) che in
termini di immagine nel rapporto con la clientela. Il brevetto (più propriamente
brevetto per invenzione) è volto generalmente a tutelare le invenzioni in campo
industriale e può avere ad oggetto sia un prodotto che un procedimento.
Una
invenzione per poter essere brevettabile deve avere allo stesso tempo i
seguenti requisiti: novità, attività
inventiva, industrialità. Non possono costituire oggetto di brevetto: a) i
metodi per il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale e
i metodi di diagnosi applicati al corpo umano o animale; b) le varietà vegetali
e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di
animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali
l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà
vegetale, anche se detta modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria
genetica.
I diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella
facoltà esclusiva di attuare l’invenzione e di trarne profitto nel territorio
dello Stato per una durata massima di 20 anni.
La domanda di brevetto può essere
presentata in Italia e successivamente in altri Paesi stranieri; in alternativa
si può utilizzare la domanda di brevetto europeo (sempre con possibilità di
ottenere poi il brevetto in altri Stati esteri).
La domanda di brevetto europeo
in particolare va presentata all’Ufficio Europeo dei Brevetti (Monaco di
Baviera, L’Aia o Berlino) oppure agli Uffici Brevetti nazionali degli Stati
contraenti. In Italia è possibile rivolgersi alla locale Camera di Commercio,
oppure all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi.
Prima di procedere alla domanda
di brevetto, è indispensabile fare una attenta ricerca attraverso più banche
dati specializzate (ad esempio www.uibm.gov.it) in quanto il requisito della
novità dell’invenzione è in termini geografici assoluti, comprendendo tutti i
Paesi del Mondo.
Dati i tempi assai lunghi per ottenere la registrazione dei marchi o l’ottenimento dei brevetti è opportuno affidarsi a esperti in materia che possono procedere al deposito delle domande e alla tutela dei relativi diritti.