Negli ultimi anni si assiste ad un numero sempre più elevato di incidenti stradali che determina una maggiore attenzione da parte degli operatori del diritto nell’ambito di quello che è possibile ormai definire un vero e proprio “diritto penale della circolazione stradale”.
La questione più spinosa riguarda certamente l’individuazione della linea di confine tra il dolo eventuale e la colpa cosciente che, nel contesto in esame, consistono: nel riconoscimento (o meno) dell’elemento psicologico espresso da chi abbia cagionato la morte/infortunio di un uomo in conseguenza della violazione di norme poste a presidio di una corretta e sicura circolazione stradale.
L’intera collettività invoca una diversa e più severa qualificazione di tale reato soprattutto in termini dolosi e cioè nel riconoscimento dell’elemento psicologico quale la coscienza e la volontà del soggetto agente di cagionare la morte di un uomo, essendo indifferente la finalità perseguita o la motivazione.
Nel tempo,
emblematiche pronunce di merito hanno segnato un’inversione di tendenza sul
punto, avendo qualificato tali fatti in termini di omicidio e lesioni personali dolose, nella forma eventuale.
Una recente sentenza della Corte di Cassazione Penale (n. 10411/11) ha qualificato, per la prima volta, come dolosi l’omicidio e le lesioni personali commessi in violazione delle norme sulla circolazione stradale, con la condanna dell’imputato alla pena della reclusione di 15 anni e 6 mesi per “omicidio volontario”.
Le
considerazioni in diritto enunciate dai Giudici di Palazzo Spada muovono da una
differenziazione degli istituti coinvolti ovvero: il dolo eventuale e la colpa
cosciente.
Il dolo eventuale, quale forma più lieve di dolo al confine con
l’area della colpa, è caratterizzato dalla rappresentazione della concreta possibilità, o elevata probabilità, del
verificarsi di un evento accessorio rispetto allo scopo primario perseguito dal
soggetto e dall’accettazione del rischio di tale verificazione.
La colpa cosciente invece (“avere agito nonostante la previsione dell’evento”) ricorre in tutte le ipotesi in cui il soggetto, pur rappresentandosi ( in modo astratto) la realizzazione dell’evento rischioso, ne esclude la verificazione nella convinzione o nella ragionevole speranza di poterlo scongiurare per la propria abilità o per l’intervento di fattori esterni.
È dunque l’elemento volitivo il vero criterio
distintivo tra le due fattispecie ed infatti mentre nel dolo eventuale occorre che la realizzazione del fatto sia
stata accettata “psicologicamente dal soggetto”, nel senso che egli avrebbe
agito anche se avesse avuto la certezza del verificarsi del fatto, nella colpa
con previsione (cosciente) la rappresentazione concreta e certa della
verificazione del fatto avrebbe trattenuto l’agente.
E’ importante sottolineare come un corretto giudizio di accertamento dell’elemento soggettivo del reato non può ovviamente prescindere dall’analisi specifica di ogni singolo caso concreto.
Tra
le altre sentenze, particolare clamore mediatico ha sollevato la sentenza della
Corte di Cassazione n. 11222/10, nota come “sentenza Lucidi”, dal nome
dell’imputato, nella quale si sottolinea che la volontà di violare leggi,
regolamenti, ecc., non è sufficiente per desumere che l’imputato ha in questo
modo agito per causare indirettamente la morte di una persona (dolo eventuale); secondo
i Giudici un comportamento in tal senso determina semplicemente “una condanna
per colpa”.
Innovativa anche se non risolutiva è l’applicazione della c.d. “formula di Frank” anche agli omicidi stradali (utilizzata dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 12433 del 26 novembre 2009) che si propone quale strumento utile per accertare processualmente l’elemento soggettivo in tutti quei casi in cui sia dubbia la natura di dolo eventuale o di colpa con previsione; in pratica, secondo tale ragionamento il dolo eventuale è provato ogni qualvolta si realizza la seguente ipotesi: se il soggetto avesse avuto la certezza del verificarsi dell’evento lesivo, egli avrebbe comunque agito.
Tuttavia deve precisarsi che si tratta di sforzi interpretativi ed applicativi utilizzati dagli Ermellini per affrontare al meglio i numerosi “omicidi stradali” che troppo spesso causano la morte di vittime innocenti, distruggono le loro famiglie senza che venga messa in pratica una “giustizia concreta” accompagnata non solo dalla “certezza della pena” ma soprattutto dalla severità della stessa perché la protezione dell’incolumità individuale risponde non solo ad un interesse del soggetto coinvolto ma anche della intera collettività.
Anche se non è agevole stabilire con precisione quando una fattispecie rientri nella previsione dell’art. 575 c.p. o dell’art. 589 c.p., il Giudice, al fine di qualificare il reato in termini di omicidio doloso/colposo o di lesioni personali colpose (art. 590 c.p., 2-3- comma) dovrà poggiare la sua decisione sugli elementi probatori del fatto ovvero: lo stato di salute del soggetto alla guida, le testimonianze, le rilevazioni su strada e le indagini tecniche disposte, ecc.
Il
legislatore, a causa di una inadeguata efficacia deterrente delle norme sanzionatorie, è
duramente intervenuto adottando numerosi provvedimenti legislativi quali la l.
102/2006 con la quale la pena
edittale è stata aumentata a due anni per “l’omicidio colposo
aggravato dalla circostanza che il fatto sia stato commesso con violazione
delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”(art. 589 c.p.,II
co); sono state inasprite le pene per le lesioni personali colpose, aggravate
per la violazione delle norme sulla sicurezza stradale.
Con il d.l. n. 92/2008 la pena per l’ipotesi di omicidio colposo aggravato è stata così innalzata, nel massimo, a 7 anni ogni qualvolta l’evento sia cagionato da «soggetto in stato di ebbrezza alcolica”.
Merita un cenno anche il progetto Pisapia, dove si legge che «il reato sia doloso anche quando l’agente voglia il fatto, la cui realizzazione sia rappresentata come altamente probabile, solo per averlo accettato e ciò risulti da elementi univoci, salva in tal caso l’applicazione di un’attenuante facoltativa». Ciò che rileva è che si chiede con forza al Giudice di qualificare il fatto di chi cagioni la morte o una lesione ad altri alla guida di un veicolo in termini di dolo almeno “eventuale”.
Di sicuro l’interesse di un'intera collettività di voler punire aspramente coloro che cagionino “le morti su strada” è rappresentato da una proposta di legge popolare ex art. 71 Cost. II c., in materia di «omicidio e lesioni stradali», la quale prevede modifiche al codice penale con l’introduzione dell’art. 575-bis c.p. «omicidio stradale»: «chiunque ponendosi consapevolmente alla guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi, rispettivamente, degli articoli 186, comma 2, lettera b) e c) e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1922, n. 285, cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione da otto a diciotto anni»; dell’art. 582-bis c.p. per le «lesioni personali stradali», modifiche al codice della strada con ritiro e revoca della patente in conseguenza di tali delitti ed al codice di procedura penale, introducendo l’arresto obbligatorio in flagranza con riferimento all’omicidio stradale.
