Dopo settimane d’indiscrezioni e
continue pressioni da parte di tutto il comparto dell’edilizia, martoriato da
una crisi che non ha precedenti dal secondo dopoguerra ad oggi, finalmente il
Consiglio dei Ministri del 31 maggio scorso ha dato parere positivo al varo di
un D.L. che proroga, almeno a fine 2013, ed in alcuni casi fino a giugno del
2014, gli incentivi sulle ristrutturazioni edilizie e quelli per il risparmio
energetico.
A fare la parte del leone è stato il cd. eco bonus: a partire dal
prossimo 1° luglio e per i successivi 6 mesi, infatti, le spese per la
riqualificazione energetica degli edifici si gioveranno di una detrazione che
passerà dall’attuale 55% alla nuova percentuale del 65%, pur se verranno
parzialmente ridotti i limiti di spesa agevolabili per i vari interventi.
Inoltre, per le opere concernenti le parti comuni dei condomini, l’agevolazione
scadrà addirittura a giugno del prossimo anno. In estrema sintesi possiamo dire
che ricadranno nel perimetro degli incentivi al risparmio energetico gli
investimenti nel solare termico e per l’adozione delle nuove caldaie a
condensazione, gli interventi per l’isolamento di pareti e tetti, nonché quelli
per l’efficientamento energetico complessivo di edifici già esistenti. Non
verranno più riproposti, di contro, gli attuali incentivi per gli impianti di
riscaldamento con pompe di calore, gli impianti geotermici e la sostituzione
dei tradizionali scaldacqua con scaldacqua a pompa di calore.
Per quanto
riguarda, invece, l’ormai “classica” agevolazione per le ristrutturazioni
edilizie, la novità consiste in una proroga di altri 6 mesi, quindi fino a
tutto dicembre 2013, della maxi detrazione del 50% degli oneri sostenuti, con
un valore massimo di spesa non superiore a 96 mila euro per unità immobiliare
(facciamo presente che fino al 30/06/2012 la detrazione era pari solo al 36% e
su un tetto di importo dimezzato).
In questa sede ci sembra opportuno ricordare
che gli interventi agevolabili riguardano i lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia
eseguiti sulle parti comuni degli edifici residenziali e quelli effettuati
sulle singole unità immobiliari, con la sola esclusione, in questa ipotesi,
della manutenzione ordinaria (si veda l’art. 16 bis del TUIR).
Del beneficio
può usufruire qualsiasi soggetto IRPEF che possieda o detenga un immobile
oggetto d’interventi agevolabili, purché effettui i pagamenti delle spese
tramite bonifico (indicando causale, codice fiscale di chi paga e partita IVA
del beneficiario) e conservi le relative fatture. La detrazione fiscale andrà
poi ripartita in 10 anni ed evidenziata in sede di Dichiarazione dei redditi.
Da
ultimo il D.L. ora in commento ripropone una quasi novità: l’agevolazione
sull’acquisto di mobilio legato ad un intervento di ristrutturazione edilizia.
Inizialmente si era parlato di mobili “fissi”, compresi quindi nella muratura
(come ad esempio armadi a muro o cucine), ma dalla lettura del Decreto la
realtà appare diversa e più favorevole al contribuente: l’art. 16 parla,
infatti, genericamente di “acquisto di mobili finalizzati all’arredo
dell’immobile oggetto di ristrutturazione”, quindi sì cucine, ma anche sedie,
tavoli, comodini, mentre restano espressamente esclusi gli elettrodomestici (a
differenza di quanto invece ammesso con il precedente Decreto del 2009).
Più nel dettaglio l’agevolazione nell’acquisto di arredi prevede un limite di spesa di 10 mila euro e la detrazione concessa è, come per le ristrutturazioni edilizie, pari al 50% della spesa medesima (in definitiva, un risparmio massimo di 5 mila euro) e potrà essere portata in detrazione in Unico in 10 rate annuali di pari importo. Ora non resta che attendere per vedere se queste nuove misure appena introdotte garantiranno un po’ di ossigeno a tutta la filiera dell’edilizia.