E’ pacifico che il datore di lavoro può riservarsi di
controllare l'adempimento della prestazione lavorativa ed il corretto utilizzo
degli strumenti di lavoro da parte del dipendente; è altrettanto vero che è
tenuto a rispettare la libertà e la dignità dei lavoratori.
Per questo nello
Statuto dei lavoratori è previsto il divieto di installare
"apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei
lavoratori"; tra queste sono ricomprese strumentazioni hardware e software
per controllare gli accessi ad internet e monitorare le e-mails.
La stessa
Corte di Cassazione (sent. 4375/10) ha ribadito l’illegittimità del
licenziamento irrogato nei confronti di un dipendente che aveva effettuato
connessioni ad internet in orario lavorativo per motivi personali in
considerazione del fatto che il datore di lavoro aveva acquisito questa
informazione tramite un sistema di controllo approntato al solo scopo di
vigilare sui dipendenti.
Recentemente la Corte ha affermato che il controllo
della posta elettronica e degli accessi ad internet da parte del datore di
lavoro per verificare la corretta esecuzione della prestazione è vietato (sent.
2722/12).
Questa pratica è considerata legittima qualora siano emersi elementi
di fatto tali da raccomandare l’avvio di una indagine retrospettiva per
violazioni tanto gravi da giustificare un licenziamento per giusta causa.
Ancora il Garante della Privacy ha fatto notare che può risultare dubbio se il
lavoratore utilizzi la posta elettronica operando quale espressione
dell'organizzazione datoriale o ne faccia un uso personale. Per questa ragione
ha suggerito al datore di lavoro di rendere disponibili indirizzi di posta
elettronica condivisi tra più lavoratori eventualmente affiancandoli a quelli
individuali, di valutare la possibilità di attribuire al lavoratore un diverso
indirizzo destinato ad uso privato.
Addirittura ha raccomandato, in caso di
assenza improvvisa o prolungata del dipendente, di fare in modo che
l'interessato sia messo in grado di delegare un altro lavoratore a verificare
il contenuto di messaggi e ad inoltrare al titolare quelli ritenuti rilevanti
per lo svolgimento dell'attività lavorativa.
Statuto dei lavoratori, Corte di Cassazione e Garante della privacy tutelano il dipendente censurando gli indebiti comportamenti del datore di lavoro e condannandoli anche come violazioni del diritto alla privacy del lavoratore.