E' principio consolidato quello secondo il quale il fallimento si estende non solo ai soci dell’imprenditore che appaiono essere tali, ma anche a quei soggetti che, pur non risultando ufficialmente soci, in realtà lo sono.
Infatti l’art. 147, quarto comma, l.f. prevede che il fallimento del socio occulto può essere chiesto su istanza “del curatore, di un creditore, di un socio fallito”.
Pregiudiziale è l’accertamento della qualità di socio che avviene verificando, per esempio, la partecipazione agli utili, l’effettuazione di conferimenti, la condivisione delle scelte strategiche e gestionali.
In questo senso si è pronunciata la Suprema Corte (sentenza n. 1348 del 21/1/2013) la quale affronta anche il tema della applicazione del limite temporale di un anno per la dichiarazione di fallimento in estensione del socio occulto: tale termine decorre dal momento in cui la cessazione dell'attività sia stata portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei o comunque sia stata dagli stessi conosciuta.