Forse non tutti sanno che è ora in vigore un nuovo strumento
che può essere molto utile per coloro che sono sommersi dai debiti.
Si tratta
dei Procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento, regolati
dalla legge n. 3/2012, come di recente modificata dal Decreto Sviluppo bis
convertito in legge. A chi si applica la
nuova normativa?
A tutti coloro che hanno assunto obbligazioni per scopi
personali o in ogni caso estranei all’attività imprenditoriale o
professionale eventualmente svolta; a coloro che hanno contratto debiti per
motivi imprenditoriali o professionali, se trattasi di imprenditori non
fallibili in base alla Legge Fallimentare, agricoltori,
professionisti. In ogni caso il debitore deve trovarsi in una situazione
di sovraindebitamento, che è uno stato di squilibrio tra gli obblighi assunti e
il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, con
conseguente rilevante difficoltà nell’adempiere le proprie
obbligazioni o definitiva incapacità di adempierle regolarmente.
Le
procedure introdotte sono tre, tutte da svolgersi sotto il controllo del
tribunale: l’accordo di ristrutturazione dei debiti: il debitore propone
ai propri creditori un accordo per un pagamento
dilazionato o anche parziale (pur con alcuni limiti: sono esclusi i crediti
impignorabili; i debiti per tributi dell’Unione Europea, per Iva e ritenute
d’acconto sono solo dilazionabili; i creditori muniti di privilegio, pegno e
ipoteca non possono essere pagati meno di quanto prenderebbero senza l’accordo,
ecc.); se il 60% (a valore) dei creditori accetta, l’accordo è obbligatorio per
tutti; il piano del consumatore: coloro che hanno assunto obbligazioni per
motivi estranei all’attività professionale o imprenditoriale, possono, in
alternativa all’accordo, presentare un “piano” (per un pagamento dei debiti a
rate, anche a saldo e stralcio), che non deve essere approvato dai creditori ma
solo dal tribunale; anche in questo caso, se il piano viene omologato, vale per
tutti i creditori, sia che questi siano d’accordo sia che non lo siano; la
liquidazione del patrimonio: infine tutti i debitori possono chiedere al
Tribunale la liquidazione di tutti i loro beni, che verranno dunque venduti e
ripartiti equamente tra i creditori ad opera di un liquidatore; questa
procedura consente la completa “esdebitazione” del debitore per tutti i debiti
residui non soddisfatti.
Tali strumenti, utilizzati in modo corretto, trasparente e nel rispetto della normativa, possono essere una possibile via d’uscita in situazioni di crisi difficilmente risolvibili in altro modo, sia per il debitore che dispone di un patrimonio che rischia di perdere, perchè non ha liquidità corrente sufficiente a far fronte ai diversi debiti contratti, sia per il debitore che ha poco o niente, ma spera in un futuro migliore.