Si realizza una cessione
intracomunitaria quando sussistono congiuntamente i requisiti dell'onerosità
dell'operazione, del trasferimento del diritto di proprietà sui beni, dello
status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario
e dell'effettiva movimentazione del bene dall'Italia ad un altro Stato membro
('art. 41 DL 331/1993).
L'onere della prova dell'effettiva realizzazione di una
cessione intracomunitaria grava sul cedente italiano; l'Agenzia delle Entrate
ha individuato quale documento idoneo il DDT, unitamente agli elenchi
Intrastat, alle fatture, alla documentazione bancaria relativa alle somme
riscosse in relazione alle cessioni intracomunitarie effettuate ed alle copie
di tutti gli altri documenti che comprovino gli ordini ricevuti e l'avvenuta
ricezione della merce da parte del committente comunitario.
Inoltre, per
le cessioni “franco fabbrica”, nelle
quali il cedente consegna i beni al vettore incaricato dal cliente,
considerando le difficoltà nell'ottenere una copia del DDT controfirmato dal
destinatario per ricevuta, si chiarisce che la prova del trasporto può essere
fornita con qualsiasi altro documento idoneo a dimostrare che le merci siano
state inviate in altro Stato membro, quindi sono da ritenersi validi anche il
CMR elettronico, dal quale si possano ricavare le medesime informazioni
presenti su quello cartaceo e le firme dei soggetti coinvolti (cedente, vettore
e cessionario), e le informazioni estrapolate dal sistema informatico del
vettore da cui risulti che la merce ha lasciato il territorio italiano e ha
raggiunto un altro Stato membro.
Tali documenti elettronici dovranno essere materializzati su supporto fisico per poter essere considerati giuridicamente rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie e andranno conservati unitamente agli altri documenti precedentemente analizzati.
Di Martino Isabella, Dottore Commercialista, Studio S.A.C. - Studio Bava, Strambino (TO)
