L’incentivo all’esodo è un reddito da lavoro dipendente
pagato dal datore di lavoro a fronte della risoluzione anticipata consensuale
del rapporto di lavoro.
Per essere considerato tale, non è sufficiente quindi
che sia corrisposto in coincidenza con il termine del rapporto di lavoro, bensì
occorre che risulti dalla volontà delle parti che l’erogazione è finalizzata
allo scioglimento del contratto di lavoro.
Tale volontà può risultare da un
accordo individuale o a seguito di una trattativa sindacale. L’incentivo
all’esodo comporta, da parte del datore di lavoro, un’offerta di somme
aggiuntive, rispetto al TFR. Gli incentivi all’esodo non sono utili ai fini del
computo del TFR.
Tale reddito è soggetto al regime della tassazione separata
sia che sia pagato in un’unica soluzione sia che sia pagato a rate. L’importo
dell’incentivo all’esodo é calcolato tenendo presenti alcuni fattori e cioè:
una base uguale per tutti, un fattore legato all’anzianità anagrafica, uno
legato all’anzianità aziendale ed infine uno legato al numero
di famigliari a carico.
Si considera come base del calcolo il valore
dell’ultima retribuzione ordinaria netta mensile percepita in busta paga dal
dipendente.
L’incentivo all’esodo, che
l’azienda dovrà provvedere a lordizzare in funzione dell’aliquota del TFR, sarà
corrisposto entro la fine del mese successivo a quello di risoluzione
consensuale del rapporto di lavoro, previa sottoscrizione di transazioni
individuali, ex art 411 c.p.c., dinanzi alla Commissione Paritetica Istituita
presso gli Enti Bilaterali.
Le somme
erogate per incentivare l’esodo dei lavoratori non costituiscono retribuzione
imponibile ai fini previdenziali, a condizione che la finalità di agevolare lo
scioglimento del rapporto sia desumibile dalla volontà contrattuale, non
essendo sufficiente una coincidenza temporale con il momento della cessazione.
Sono, invece, soggetti a contribuzione premi o gratifiche contrattualmente
previsti che fanno riferimento alla risoluzione del rapporto come momento
temporale dell’erogazione e non come evento generatore della stessa.
L’INPS ha precisato che sono esenti da prelievo contributivo anche erogazioni che hanno denominazioni diverse, ma che siano comunque finalizzate ad agevolare lo scioglimento del rapporto, comprese quelle che hanno lo scopo di indurre il lavoratore a recedere anticipatamente, ed in particolare le somme corrisposte: per il prepensionamento; per cessazione del contratto a termine; a fronte di riduzioni del personale.
