La figura dell’Avvocato specialista muore ancor prima di nascere.
Il Tar Lazio, con sentenza 9 giugno 2011 n. 5151, ha infatti dichiarato la nullità del regolamento sulle specializzazioni legali che disciplinava le aree di specialità professionale e le modalità per acquisire il titolo di specialista.
Secondo i giudici ammninistrativi sussiste la ''assoluta carenza di attribuzione in capo al CNF della regolamentazione assunta con il gravato provedimento''.
Il Consiglio Nazionale Forense aveva inizialmente costituito una commissione interna affidandole il compito di redigere un primo testo di “regolamento sulle specializzazioni degli avvocati”.
Il regolamento era
stato più volte modificato e infine approvato nella seduta amministrativa del
24 settembre 2010, a seguito di consultazioni avvenute fra tutti gli ordini e le associazioni
maggiormente rappresentative.
L’approvazione del regolamento sulle “specializzazioni
degli avvocati” ha dato luogo a notevoli proteste sfociate nel
ricorso in sede giurisdizionale proposto da numerosi avvocati romani, e
dall’altro nella contestazione politica promossa dagli “avvocati con il
cartellino rosso” durante il congresso Nazionale Forense tenutosi a Genova nel
novembre 2010.
In quella sede, non senza aspre polemiche, fu approvata a
maggioranza una mozione che impegnava il CNF a riaprire il tavolo delle
consultazioni finalizzato al riesame del regolamento.
Il vizio più evidente era, ed è, la violazione di una precisa disposizione della legge professionale e cioè dell’art. 91 del R.d.l. 27 n. 1578/1933, convertito in legge 22 gennaio 1934, n. 36, secondo il quale “Alla professione di avvocato non si applicano le norme che disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di esercizio professionale”.
L’art. 91, nonostante sia inserito tra le disposizioni transitorie e finali di una legge professionale da più parti definita vecchia e inadeguata, è ancora vigente e dunque è con questo testo che occorre fare i conti, tenuto conto che essa non può essere derogata da una norma regolamentare emanata dal CNF, peraltro resa senza il relativo potere!
Basta navigare in rete per scoprire che molti
avvocati vantano specializzazioni di vario genere, anche confondendo le
distinte diciture, previste dal codice deontologico, tra attività prevalente
e specializzazione.
Purtroppo tali comportamenti generano negli utenti molta confusione e per questo dovrebbero essere valutati in sede disciplinare; eppure, di fronte a siffatte violazioni, l’ordinamento forense interno non riesce a dare adeguata risposta mediante il procedimento disciplinare.
Se è vero
che la figura dell’avvocato
specializzato è esclusa dalla legge, è altrettanto vero che tale divieto è
stato già attenuato utilizzando la norma integrativa del codice deontologico: l’art.
17 bis rubricato “mezzi di
informazione consentiti” prevede che l’avvocato possa indicare, tra i
propri titoli, anche i diplomi di specializzazione conseguiti presso gli
istituti universitari. Nella dicitura rientrano certamente i cosiddetti
Master, e dovrebbe rientrarvi anche il diploma di specializzazione per le
professioni legali previsto dal D. Lgs. 17 novembre 1997 n. 398 e regolato dal
D.M. 21 dicembre 1999 n. 537. Si tratta, in entrambi i casi, di diplomi di
specializzazione conseguiti presso istituti universitari e come tali conformi
al testo del codice deontologico.
Avvocato specialista è colui che è ininterrottamente iscritto all’albo da almeno sei anni e che sia in possesso di ulteriori requisiti, tra cui la frequenza biennale di una scuola o di un corso di alta formazione riconosciuti dal CNF e tenuti da enti o soggetti iscritti in apposito registro del CNF, per un minimo di 200 ore complessive, nonché all’esito di apposito esame sostenuto con esito favorevole presso il CNF.
Il titolo di avvocato specialista consiste, dunque, nel rilascio di un diploma e nell’inserimento in appositi registri pubblici tenuti dal Consiglio nazionale forense, esso attesta l’acquisizione nelle predette aree di diritto, di una “specifica e significativa competenza teorica e pratica, il cui possesso è attestato da apposito diploma rilasciato esclusivamente dal Consiglio nazionale forense e che deve essere conservata nel tempo secondo il principio della formazione continua” .
Tuttavia il TAR, con la sentenza in esame, ha affermato che la materia è riservata al legislatore statale e non certo al CNF il quale non ha alcuna competenza regolamentare poiché nessuna norma di legge gli ha conferito tale potere.
Il Collegio, partendo dall'analisi dell’art. 117 della Costituzione, integrato dalla legge n.131/2003, ha rilevato che la nuova figura professionale dell’avvocato specialista, la disciplina dei requisiti richiesti e l’istituzione di un apposito registro, è riservata allo Stato in via esclusiva.
