Ai fini della determinazione del reddito ex art. 76 D.P.R. 115/02,
per l’ammissione al patrocinio a spese dello stato, si computano tutti i
redditi dei conviventi del nucleo familiare, anche in assenza di un rapporto
giuridicamente rilevante tra loro.
Così la Corte di Cassazione, nella sentenza depositata
il 13.11.2012, ha esteso il concetto di “famiglia” e “nucleo familiare”
indicato in normativa.
Il quesito che la Corte è chiamata a risolvere è se il
legislatore con la locuzione “familiare” e “componente della famiglia” abbia
inteso i familiari uniti da un vincolo di parentela o abbia voluto estendere il
concetto di famiglia a chi collabora da un punto di vista economico alla vita
comune del nucleo familiare.
La IV sezione, riprendendo la pronuncia n. 109 del 5.01.2006 con cui estendeva nel computo del reddito anche quello del convivente “more uxorio” dell’istante, ritiene di dover tener conto della capacità economico-finanziaria di tutti coloro che, anche per legami di fatto, concorrono a formare il reddito familiare.
