Le dimissioni corrispondono alla volontà del lavoratore di interrompere
il rapporto lavorativo e vanno accettate dal datore di lavoro: possono avere
effetto immediato (il dipendente vedrà decurtato il periodo di mancato
preavviso) oppure no, nel rispetto del periodo di preavviso stabilito dai
contratti collettivi nazionali.
La disoccupazione, invece, è una condizione
involontaria di perdita del posto di lavoro: l’Inps eroga un trattamento
economico sostitutivo della retribuzione che dal 2013 prende il nome di ASPI.
L’indennità di disoccupazione non spetta a chi si dimette volontariamente
poiché si è ormai radicata la volontà di non lavorare.
La Corte di Cassazione
nel 2002 intervenne stabilendo che le dimissioni per giusta causa consentono
l’accesso all’indennità di disoccupazione: sono tali quelle dimissioni “involontarie”
indotte da una situazione lavorativa insostenibile.
L’Inps è infatti scesa in
campo elencando i casi in cui le dimissioni si considerano per giusta causa:
mancato pagamento delle retribuzioni, molestie sessuali e mobbing,
modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative o delle condizioni
lavorative a seguito di cessione di azienda, spostamento ad altra sede e
comportamento ingiurioso di un superiore.
A seguito della richiesta di
indennità di disoccupazione all’Inps, il lavoratore dovrà allegare idonea
documentazione che comprovi quanto dichiarato e la volontà di difendersi in
giudizio, di cui dovrà presentare esito all’Inps. Qualora l’esito del giudizio
fosse sfavorevole al lavoratore l’Istituto provvederà al recupero di tali
indennità!
Oltre alle condizioni appena esposte, per aver accesso all’indennità di disoccupazione il lavoratore dovrà vantare almeno 2 anni di anzianità assicurativa e 52 settimane di contributi versati nel biennio precedente. Per ottenere la disoccupazione con requisiti ridotti bisogna aver lavorato almeno 78 giorni di calendario nell’anno solare successivo.
