Facciamo una piccola premessa prima di rispondere al quesito.
La legge di stabilità 2013, al comma n. 473, ripropone le agevolazioni fiscali introdotte e disciplinate dagli artt. 5 e 7 della L. 448/2001 riguardanti la rideterminazione:
£ del valore di acquisto delle partecipazioni
£ dei terreni edificabili e con destinazione agricola detenuti dalle persone fisiche
Questi beni devono essere posseduti alla data del primo gennaio 2013, il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro il 30 giugno 2013, le perizie giurate di stima dovranno essere giurate entro il 30 giugno 2013 e la data di riferimento dei valori è quella dell’01 gennaio 2013.
L’imposta sostitutiva dovuta deve essere versata alternativamente in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2013 oppure in tre rate annuali di uguale importo alle scadenze:
1° rata entro il 30.06.2013
2° rata entro il 30.06.2014 maggiorata di interessi al 3% annuo
3° rata entro il 30.06.2015 maggiorata di interessi al 3% annuo
In caso di nuova rivalutazione il decreto sviluppo 2011 aveva introdotta la possibilità di detrarre, dall’imposta sostitutiva che si andava a rideterminare quella già versata nelle precedenti rivalutazioni in modo che si dovesse versare solamente la differenza in più che ne scaturiva dalla nuova rivalutazione.
Inoltre tale decreto ha previsto la possibilità per i contribuenti che dovessero decidere di non procedere alla predetta compensazione di chiederne il rimborso entro 48 mesi dalla data di effettuazione del pagamento dell’intera imposta o della prima rata relativa all’ultima rideterminazione effettuata.
L'agenzia delle Entrate ha chiarito (risoluzione 111/E/2010), infatti, che è possibile rideterminare il valore di un terreno, già oggetto in precedenza della medesima disposizione agevolativa, anche nel caso in cui la seconda perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. In questo caso è possibile compensare la sostitutiva dovuta in base all'ultima rivalutazione con quanto precedentemente versato. Si ritiene, invece, preclusa la possibilità di recuperare l'eventuale eccedenza di imposta versata in quanto il Dl 70/2011 (articolo 7, comma 2, lettera f) prevede che l'importo del rimborso non può essere comunque superiore all'importo di quanto dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore effettuata.
Esempio
Considerato che intende usufruire dell’attuale rivalutazione all’1/1/2013 e che il valore del terreno risulta inferiore a quello precedente (€ 60.000 anziché di € 85.000).
Ne consegue che:
- imposta sostitutiva da rivalutazione all’ 30/06/2013 € 2.400 (60.000 x 4%)
- imposta sostitutiva precedente rivalutazione € 3.400 (già versata)
differenza - € 1000
In tal caso il sig. Bianchi può alternativamente:
- versare l’imposta sostitutiva dovuta per la nuova rivalutazione e chiedere a rimborso quanto precedentemente versato;
- scomputare dall’imposta sostitutiva per la nuova rivalutazione quanto già versato.
In entrambi i casi l’eccedenza di € 1.000 non è rimborsabile.
