Il Codice Civile prevede che il Giudice, pronunziando la
separazione, possa dichiarare, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia
richiesto, a quale dei coniugi debba essere addebitata in considerazione del
suo comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio.
Il fedifrago
perderà ogni diritto al mantenimento e, in caso di morte dell’ex, riceverà solo
un assegno vitalizio se all’apertura del testamento percepirà gli alimenti.
Il
Giudice pronuncia l’addebito solo quando venga fornita prova che
l’irreversibile crisi coniugale si ricollega esclusivamente al comportamento
contrario ai doveri coniugali tenuto da uno dei coniugi (Cass. Civ., sent.
14042/2008; Cass. Civ., sent. 21245/2010).
La Cassazione ha ribadito che
l’allontanamento dalla casa coniugale non concreta una violazione del dovere
matrimoniale alla coabitazione e non è motivo di addebito ogni qual volta la
decisione di lasciare la casa sia intervenuta nel momento in cui
l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza si sia già verificata
(Cass. 5.02.2008 n.2740, Cass.
20.01.2006 n.1202, Cass. 10.06.2005 n.12373, Cass. 11.08.2000 n.10682).
Anche il tradimento in sé non basta: quando la relazione extraconiugale abbia seguito e non preceduto l’insorgere della crisi coniugale, (Cass. 28 maggio 2008 n. 1402) non è motivo bastevole per l’addebito.
