La PERGOLA ed il GAZEBO, secondo il RUE (Regolamento Urbanistico Edilizio), sono manufatti di arredo degli spazi esterni costituiti da montanti verticali e da elementi di connessione fra i montanti, atti a sostenere piante rampicanti o elementi mobili per ombreggiamento: tende avvolgibili, incannicciati e simili.
Per poterli realizzarli, dunque, bisogna presentare presso l’ufficio Tecnico del Comune di appartenenza una semplice CIL (Comunicazione di Inizio Lavori) e possono iniziare subito, aventi una superficie massima di mq.15. Per dimensioni maggiori di mq.15 sono soggette a SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) o DIA (Denuncia di Inizio Attività) e, come tali, devono rispettare distanze dai confini e parametri edilizi.
Sia la pergola che il gazebo sono manufatti privi di elementi di copertura fissi che non siano semplici ombreggianti: è vietato coprire la struttura con perlinati in legno, coperture plastiche o simili, nonchè le tamponare perimetrali alla stessa o modificare le strutture portanti.
Un pergolato può essere realizzato con una struttura che realizza un prolungamento della casa, di cui aumenta lo spazio vivibile. Nel mezzo del giardino o del prato il pergolato può creare una zona destinata a brevi soste o costituire un viale di accesso, una scalinata o una galleria verdeggiante.
Un vero e proprio esempio, dunque, può essere rappresentato dalla sintesi tracciata dal Consiglio di Stato, che con la sentenza 6382/12 si è espresso sul caso di un gazebo installato dal proprietario di un ristorante, enunciando che se un gazebo perde le sue caratteristiche di precarietà per la sostituzione delle strutture portanti, determina un’alterazione dello stato dei luoghi e un incremento del carico urbanistico. Motivi in base ai quali può essere considerato abusivo.
