L'affidamento del minore ad una coppia omosessuale non è in re ipsa dannoso: può considerarsi tale, ai fini di uno sviluppo equilibrato del minore stesso, soltanto ove sia provato il danno effettivo che egli può subire sulla base di certezze cliniche/massime di esperienza.
L'affidamento di un minore ad una coppia omosessuale è un argomento attuale quanto complesso che non permette unitarietà di vedute perchè vi si intrecciano vari temi riguardanti l'etica,la moralità e la legittimità di un nuovo contesto "familiare" rispetto a quello tradizionalmente inteso.
Sotto un pofilo prettamente giuridico, ci si chiede se una "relazione omosessuale" sia idonea :- a garantire l'equilibrato sviluppo del bambino; - se venga salvaguardato e rispettato il diritto del minore ad essere educato secondo i principi educativi e religiosi di entrambi i genitori; oppure se un contesto familiare formato da persone dello stesso sesso legate da una relazione sentimentale possa essere dannoso o addirittura deviante per la formazione psicologica del bambino.Tutto questo nonostante negli ultimi anni al modello tradizionale di "famiglia" quale società naturale fondata sul matrimonio (art. 29 Cost.) si sono affiancati altri modelli quali "convivenze/unioni di fatto che modificano ed ampliano le precedenti impostazioni culturali.
A tal proposito gli Ermellini prendono una forte posizione con una sentenza (Cass. Civ. sent. n. 601/2013) che apre la strada ad un diverso scenario mettendo al bando ogni pregiudizio in merito all'argomento.
Ed infatti secondo i Giudici di Palazzo Spada "l'affidamento del minore ad una coppia omosessuale" non è di per se fonte di danno per un equilibrato sviluppo del bambino perchè in tal modo di dà per scontato qualcosa che trova fondamento nel semplice pregiudizio; occorre, invece, dimostrare, sulla base di dati di esperienza o certezze scientifiche, le reali e concrete ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita che il bambino può subire crescendo in siffatto contesto familiare.
