E’ concessa al datore di lavoro ampia discrezionalità nel disporre i trasferimenti individuali di lavoratori, a patto che questi avvengano da un'unità produttiva ad altra unità produttiva, nell'ambito della stessa azienda e che siano motivati da comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Il controllo sulla legittimità
del trasferimento è limitato all'accertamento della sussistenza delle
comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dalla legge,
mentre è insindacabile la scelta del datore di lavoro effettuata tra le diverse
soluzioni organizzative adottabili (cfr. Cass. n. 27/01).
In via generale, la
giurisprudenza individua i seguenti ulteriori limiti rispetto a quelli legali: i
motivi del trasferimento devono sussistere al momento in cui questo viene
deciso e non in un momento successivo (cfr. Cass. n.1203/89); le ragioni del
trasferimento devono essere di carattere oggettivo e non possono essere
determinate da valutazioni soggettive del datore di lavoro (cfr. Cass. n. 5320/06);
deve sussistere un rapporto di causalità tra ragioni organizzative e la
necessità di trasferire il lavoratore (Pret. Milano 21/10/1982); il
trasferimento deve essere finalizzato al miglior funzionamento dell'azienda e
la scelta del dipendente deve derivare dalle particolari attitudini di
quest'ultimo a ricoprire il nuovo posto di lavoro (Cass. n. 3065/76).
Altre
limitazioni possono poi essere contenute nei contratti collettivi. Il
trasferimento che soddisfa tutti i suddetti requisiti è sicuramente legittimo e
il lavoratore non può opporvisi. In caso di rifiuto da parte del lavoratore, non
motivato da valide ragioni, il datore di lavoro può disporre legittimamente licenziamento
per giustificato motivo soggettivo.
E' il caso di una recente sentenza della
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, che ha confermato e arricchito i suddetti
principi. Con la sentenza n. 20614 del
22/11/12, infatti, la Suprema Corte ha ritenuto legittimo il
licenziamento di un lavoratore che aveva rifiutato il trasferimento ordinatogli
dall’azienda, finalizzato ad incrementare la produttività di un suo
stabilimento.
La Corte ha sottolineato come il potere
datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire
il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra è esercitabile a patto che
sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive per l'impresa e salvo
che, per disposizione di contratto collettivo o individuale, al momento
inesistente, non venga stabilito che la
prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo.
Nel
caso in oggetto i giudici hanno avuto modo di accertare che realmente era sorta
per la società la necessità di procedere ad un incremento produttivo presso la
sede ove era stato disposto il trasferimento dell'operaio, e che
effettivamente, a seguito del licenziamento di quest'ultimo, la stessa società
aveva provveduto ad assumere un altro operaio, come comprovato attraverso il
libro matricola.
Per questo motivo finisce per rivelarsi non decisiva la
dedotta e contrastata circostanza della riduzione dell'organico complessivo
dell'impresa in determinati periodi.
La Corte, pertanto, non ha fatto altro che applicare quei principi, di cui dicevamo poco fa, in presenza dei quali il trasferimento è sempre legittimo e il lavoratore non può opporsi, pena il licenziamento.
