Tale è la separzione chiesta da un coniuge nei confronti dell'altro. E' un vero e proprio contenzioso, distinto in due fasi: una presidenziale e l'altra, eventuale, di merito dinanzi al giudice designato. Nella prima il Presidente tenta di conciliare le parti; solo se tale conciliazione non riesce concede con ordinanza i provvedimenti temporanei ed urgenti e nomina il giudice istruttore fissando l'udienza di comparizione dinanzi a lui; dunque la causa proseguirà con le forme ordinarie.
Dunque, a seguito della presentazione del ricorso introduttivo, che deve essere accompagnato dall'ultima dichiarazione dei redditi, viene fissata l'udienza presidenziale - che prevede per le parti la necessaria assistenza di un difensore - concedendo al convenuto un termine per il deposito di una memoria difensiva (anch'egli è tenuto al deposito della dichiarazione dei redditi). Durante la prima fase il Presidente tenta la conciliazione; nell'eventualità in cui questa non riesca - ovvero il convenuto non compaia - il magistrato adotta i provvedimenti opportuni nell'interesse della prole e con ordinanza fissa l'udienza di comparizione dinanzi al giudice istruttore da lui designato, concedendo al ricorrente un termine per il deposito di una memoria integrativa che contenga gli elementi di cui all'articolo 163 c.p.c., e al convenuto ulteriore termine per costituirsi un giudizio.
In questa seconda ipotesi la causa procederà nelle forme ordinarie e si concluderà dunque con una sentenza.
Lì dove il convenuto non compaia, l'ordinanza presidenziale deve essergli notificata a cura del ricorrente; se è invece quast'ultimo a non comparire ovvero a rinunciare alla causa, la domanda di separazione non avrà più effetto.
La competenza è del Tribunale del luogo dell'ultima residenza comune dei due coniugi ovvero, in mancanza, del luogo in cui il coniuge convenuto risiede.
I provvedimenti presidenziali temporanei ed urgenti sono reclamabili proponendo ricorso dinanzi alla Corte di Appello competente.
