L’Inail ha garantito copertura per il cosiddetto “infortunio
in itinere” a seguito del D.Lgs n.38 del 2000.
Per infortunio in itinere si
intende l’infortunio occorso al lavoratore durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro e, qualora non sia
presente un servizio di mensa aziendale, durante il normale percorso di andata
e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti.
Posso
supporre cos’è accaduto: in occasione dell’infortunio ha dichiarato al pronto
soccorso che si stava recando sul posto di lavoro; il p.s. ha inviato dichiarazione
all’Inail; il datore di lavoro, a fronte del certificato medico rilasciato dal
p.s., ha inviato all’Inail regolare denuncia di infortunio; l’Inail ha inviato
questionario da cui risultava l’incidente occorso in area condominiale privata
e, quindi, ha rigettato l’indennizzo; il datore di lavoro sta recuperando dalla
busta paga quanto erogato per tale evento.
L’evento, giustamente non considerato infortunio in itinere, potrà essere considerato “malattia” e come tale indennizzato.
