Per quanto riguarda i pagamenti di retribuzione ed accessori
(contributi, TFR, ecc.) il dipendente è considerato creditore privilegiato del
fallimento, ossia con diritto ad essere soddisfatto per intero dalla
liquidazione dell’attivo fallimentare. Nessun rischio per le retribuzioni già
pagate: i corrispettivi di prestazioni di lavoro dipendente non sono soggetti
all’azione revocatoria fallimentare.
Quanto agli eventuali danni arrecati alla
società fallita, solo gli amministratori, che hanno il controllo definitivo
della gestione societaria, saranno chiamati a rispondervi, salvo che l’attività
del dipendente non abbia avuto una rilevanza determinante nella causazione del
danno.
Parimenti sotto il profilo penale un impiegato potrà essere chiamato a rispondere del reato di bancarotta, in concorso esterno con gli amministratori, qualora le sue competenze siano state necessarie al compimento dell’attività delittuosa e la sua attività abbia avuto influenza causale rispetto al reato.
