
Sul punto si sono espresse le sezioni Unite della Corte di Cassazione che, con sentenza n. 16784 del 12 agosto 2005, hanno ribadito che il pagamento effettuato dal terzo fideiussore non è revocabile, ai sensi dell'art. 67, comma 2, della legge fallimentare, quando risulti che il terzo ha effettuato il pagamento con somme proprie (non con fondi riconducibili alla società) e senza alcun animo di rivalsa nei confronti del debitore principale.
In questo caso, infatti, il pagamento è effettuato dal garante allo scopo di adempiere l'obbligazione di garanzia - che è un’obbligazione autonoma, ancorché accessoria e di contenuto identico rispetto all'obbligazione principale - al fine di evitare le conseguenze a cui resterebbe esposto nel caso di inadempimento da parte del debitore principale.
Tale circostanza, unitamente al fatto che il terzo non agisca poi nei confronti del debitore principale per la restituzione delle somme pagate, fa sì che non vi sia in alcun modo lesione della par condicio creditorum con conseguente inapplicazione della “sanzione” dell’inefficacia del pagamento effettuato dal garante, prevista dalla legge fallimentare.