L’articolo 261 c.c. rubricato “Diritti e doveri derivanti
al genitore dal riconoscimento” statuisce che il riconoscimento comporta da
parte del genitore l’assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli
ha nei confronti dei figli legittimi.
La norma pone un principio di ordine
generale, correlato a quello della responsabilità genitoriale derivante dal
rapporto di filiazione (art. 30 della Costituzione).
L’obbligo legale di mantenimento, ove
entrambi i genitori abbiano riconosciuto il figlio, è a carico di tutti e due,
in proporzione alle loro sostanze e capacità lavorative e, per l’effetto, il
genitore che abbia adempiuto al suddetto obbligo, anche per la quota incidente
sull’altro, è legittimato ad agire per conseguire il rimborso di detta quota
(dal giorno del riconoscimento), per tutto il periodo decorrente dalla nascita
del figlio.
La Cassazione sezione Penale di recente ha posto la distinzione tra stato d’indigenza economica e situazione di difficoltà economica, riconoscendo che la sola difficoltà economica non è sufficiente a far venir meno l’obbligo di assistenza e contribuzione al mantenimento dei figli.
Dott. Francesco Campobasso, Studio Legale e Tributario Loconte & Partners
