
Il fondo patrimoniale è un istituto giuridico a cui normalmente si ricorre per vincolare uno o più beni immobili (usualmente l'abitazione) alla soddisfazione dei bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale però può essere costituito anche da altri beni quali i beni mobili registrati ed anche i titoli di credito.
A tal proposito si ritiene che possano essere conferiti in fondo patrimoniale sia i titoli nominativi sia quelli di diverso tipo a patto che il vincolo di destinazione possa esse fatto risultare in maniera idonea e, quindi, che il conferimento nel fondo possa essere pubblicizzato e reso opponibile ai terzi.
Attualmente la pubblicità relativa alla costituzione in fondo patrimoniale avviene a mezzo di una registrazione negli appositi conti che vengono aperti per depositarvi i titoli.
Sono poi gli stessi intermediari finanziari, in quanto soggetti istituzionalmente incaricati, a garantire il rispetto del vincolo di destinazione al momento del trasferimento degli strumenti finanziari.
Per quanto concerne gli interessi, questi sono evidentemente frutti del fondo ed in quanto tali possono essere utilizzati a patto che il loro impiego sia diretto a soddisfare i bisogni del gruppo familiare.
Si tenga presente che il concetto di "bisogni" è stato estremamente ampliato sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, arrivando a contemplare tutte le esigenze "volte al pieno mantenimento ed all'armonico sviluppo della famiglia nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa", restando esclusi solamente gli intenti meramente speculativi.
È stata ritenuta ammissibile anche la possibilità di utilizzare i frutti e, quindi, gli interessi, per incrementare il valore del fondo e, quindi, sempre tornando al caso qui in esame, per acquistare altri titoli che produrranno a loro volta altre utilità.
Se i frutti vengono impiegati per le normali esigenze della famiglia ci troviamo di fronte ad atti di ordinaria amministrazione che possono esse eseguiti disgiuntamente da ciascuno dei coniugi.
Se al contrario i frutti, soprattutto se di notevole consistenza, vengono reimpiegati allora si è di fronte ad atti di straordinaria amministrazione per i quali servirà il consenso congiunto di entrambi i coniugi.