Le nuove regole sulle transazioni di prodotti agricoli e alimentari, che riguardano tutte le transazioni di tali prodotti la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, sono entrate in vigore ieri 24.10.2012.
Per prodotti agricoli si intendono tutti quei prodotti provenienti da azienda agricola e zootecnica, compresi gli alimenti per animali.
Per prodotti alimentari si intendono quelli che possono essere ingeriti dagli esseri umani.
Quali le modifiche sostanziali?
>Obbligo di redazione di contratto scritto;
>Obbligo di applicazione di termini di pagamento;
>Obbligo di applicazione di interessi di mora per i giorni di ritardato pagamento.
E’ il caso ora di valutare uno per uno gli obblighi appena citati.
L’obbligo di contratto scritto (salvo casi particolari) deve contenere, nel rispetto della chiarezza e trasparenza, tutte le clausole atte ad evitare dubbi interpretativi.
I termini di pagamento sono inderogabilmente stabiliti in 30 giorni per i prodotti deperibili e 60 per quelli non deperibili; termini decorrenti dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. In caso di ritardato pagamento diventa obbligatoria l’applicazione degli interessi di mora.
L’applicazione degli interessi è un obbligo e non una facoltà del creditore e, per il suo calcolo diventa fondamentale la data di ricevimento della fattura da parte del debitore. La data certa di ricevimento è conseguibile con:
a) consegna a mano del documento unitamente alla merce;
b) invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno;
c) mediante posta elettronica certificata;
e) fattura elettronica.
Gli interessi debbono essere calcolati con riferimento alla data dell’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura (+ 30 gg. per le merci deperibili); (+60 gg. per le altre).
Il tasso di interesse del 2° semestre 2012 è del 10%.
Da ultimo è il caso di ricordare le pesanti sanzioni:
>nullità del contratto in caso di mancanza della forma scritta o del rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, condotta sleale, ecc. + sanzione da € 516 a 20.000 commisurata al valore dei beni ceduti
>mancato rispetto dei termini di pagamento da parte del debitore è punito con la sanzione pecuniaria da € 500 a 500.000.
