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Sinistri Stradali: responsabilità ente gestore

del 07/08/2012

Sinistri Stradali: responsabilità ente gestore

Capita purtroppo sempre più spesso di dover assumere incarichi di ricostruzione del sinistro stradale volti ad accertare cause riconducibili alle cattive condizioni del piano viabile o delle infrastrutture ad esso prospicienti.

La casistica relativa a questa tipologia di sinistri non comprende unicamente cause civili con prospettive risarcitorie ai danni di Enti e Pubbliche Amministrazioni, ma assai spesso procedimenti penali volti ad appurare le responsabilità personali per quanto riguarda i reati di lesioni ed omicidio colposo.

In ogni caso, al di là di ogni eventuale normativa specifica, per gli enti proprietari e gestori di strade sussiste l'obbligo di garantire la manutenzione della strada: l'Art.14/1-CdS infatti dispone che “gli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione, provvedono: a) alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza delle strade e relative pertinenze”.

Tra queste ultime ricadono ad esempio, ai sensi dell'Art 24-CdS, le barriere di sicurezza quali pertinenze di esercizio della strada.

Si può pertanto riconoscere la piena responsabilità dell'Ente gestore della strada per le eventuali anomalie su di essa presenti, specie se le stesse costiutiscono fonte di pericolo.

La suddetta responsabilità è accertata sia nel caso in cui sia stato il medesimo gestore a determinare la fonte di pericolo, come ad esempio nel caso di difetti o vizi di costruzione e/o posa in opera, che nel caso in cui vi fosse la concreta possibilità di esercitare un potere di immediato intervento e custodia sulla strada.

In quest'ultimo caso occorre valutare caso per caso l'evidenza, la pericolosità, la posizione e la tipologia dell'anomalia e dunque dell'insidia che ne deriva.

Sono chiaramente esclusi tutti gli eventi imprevedibili o comunque derivanti dall'azione di terzi, dunque il cosiddetto caso fortuito.

Nella ricerca delle responsabilità deve essere da un lato provato il nesso di causalità tra l'insidia ed il verificarsi del fatto; dall'altro non è possibile trascurare ovviamente la valutazione della condotta del danneggiato/vittima.

È chiaro come la responsabilità dell'ente gestore venga meno, in parte o del tutto, qualora il fatto si sia verificato per un comportamento colposo dell’utente della strada.

Il caso più ricorrente è quello collegato al mantenimento di una velocità eccessiva o comunque non consona al contesto stradale (ex Art.141-CdS).

Un caso particolare è quello di anomalie (buche, tagli o presenza di inerti) derivanti dalla presenza contestuale o pregressa di un cantiere stradale.

È chiaro come in questa ipotesi non possa essere trascurata la responsabilità concorsuale delle aziende incaricate dei lavori e delle autorità preposte al loro controllo.

Tanto in particolare qualora abbiano omesso di mettere in atto tutte le norme di sicurezza necessarie a tutelare l'incolumità dei cittadini (segnaletica, protezione del cantiere, ecc.).

Sul fronte del risarcimento, in sede civile è ovviamente onere del danneggiato provare il nesso di causalità tra il sinistro e l'anomalia stradale.

Quest'ultima in particolare deve essere caratterizzata come insidia o trabocchetto, ovvero deve venire meno la sua prevedibilità.

Difatti, il carattere di insidia è legato ad ogni situazione di pericolo occulto, non visibile né prevedibile e che non poteva essere evitata con la “normale diligenza” da parte del conducente.

Qualora il sinistro stesso o le sue conseguenze si fossero potute limitare o del tutto escludere adottando maggiore e giustificata cautela da parte dell'utente della strada, la responsabilità del gestore può essere diminuita proporzionalmente.

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