Alla
data odierna in Italia la modifica "post-vendita" delle caratteristiche
costruttive dei veicoli a motore è cosa assai difficile, diversamente da quanto
avviene in molti altri paesi della Comunità Europea.
Nel
gergo corrente non tecnico, si parla di "omologazione" dei vari
componenti, con accezione errata ma ormai entrata irrimediabilmente nell'uso
comune.
La materia è regolamentata dal Codice della
Strada, il cui Articolo 78 (Modifiche
delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento
della carta di circolazione) al primo comma subordina l'accettazione della
modifica all'esito positivo di "visita e prova" da parte del competente ufficio del Dipartimento
per i trasporti terrestri (ex Motorizzazione Civile).
Oggetto
della modifica possono essere più in generale le caratteristiche costruttive o
funzionali del veicolo, ovvero più specificatamente i dispositivi d'equipaggiamento
indicati negli Articoli 71 e 72 del Codice della Strada.
Tra questi
rientrano principalmente i seguenti:
a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione
(fanaleria)
b) dispositivi silenziatori e di
scarico;
c) dispositivi di segnalazione acustica;
d) dispositivi retrovisori;
e) pneumatici o sistemi equivalenti.
Il Regolamento
del C.d.S definisce all'Art. 236 le modalità di tali procedure finalizzate
all'aggiornamento della carta di circolazione.
Il mezzo deve essere sottoposto a visita e prova presso
l’ufficio provinciale competente in relazione alla sede
della ditta che ha proceduto alla modifica (nel caso di interventi successivi
operati da più ditte, si fa riferimento all'ultimo). I lavori eseguiti devono essere
certificati attraverso una relazione tecnica con firma del legale
rappresentante autenticata.
Alcune
modifiche possono essere eseguite solo previo nulla-osta da parte della Casa
costruttrice.
Esse
riguardano
a) la massa
complessiva massima;
b) la massa massima
rimorchiabile;
c) le masse massime
sugli assi;
d) il numero di assi;
e) gli interassi;
f) le
carreggiate;
g) gli sbalzi;
h) il telaio anche se
realizzato con una struttura portante o equivalente;
i) l’impianto
frenante o i suoi elementi costitutivi;
l) la potenza
massima del motore;
m) il collegamento del motore
alla struttura del veicolo;
Tale
condizione è essenziale, come lo sono gli eventuali motivi addotti dalla casa
per il suo mancato rilascio, difatti questi condizionano l'eventuale procedura
alternativa.
Difatti,
alla luce della attuale normativa è di fatto impossibile "omologare"
le modifiche apportate qualora la Casa non rilasci il nulla-osta adducendo
motivazioni di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della
modifica.
Nel caso di
nulla-osta non rilasciato per motivi commerciali o non-tecnici (il che deve essere
opportunamente specificato), il nulla-osta può essere sostituito da una
relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la
possibilità d’esecuzione della modifica in questione.
È consigliabile
al riguardo di rivolgersi a studi d'ingegneria opportunamente abilitati e
qualificati per svolgere tali mansioni.
In tale evenienza
occorre effettuare una visita e prova preliminare presso l’ufficio competente finalizzata
ad accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita
la modifica richiesta.
Si ricorda che è del tutto vietato circolare con
veicoli modificati e non messi a norma con l'aggiornamento della carta di circolazione.
La
legge prevede al riguardo una sanzione da euro 398 a euro 1.596 ed il ritiro
della carta di circolazione del veicolo. Dr. Ing. Stefano Ferrigno
