Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi: definizione
Nel diritto penale del nostro Paese, le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi sono previste dalla legge 689 del 1981 al capo III: si tratta di pene che possono essere inflitte a un soggetto che viene considerato colpevole al posto di una pena detentiva di meno di due anni. Nel caso in cui una sentenza di condanna possa essere determinata entro il limite di sei mesi, la stessa può essere sostituita con una pena pecuniaria; nel caso in cui una sentenza di condanna possa essere determinata entro il limite di un anno, la stessa può essere sostituita con la libertà vigilata; nel caso in cui una sentenza di condanna possa essere determinata entro il limite di due anni, la stessa può essere sostituita con la semidetenzione. Ogni giudice può decidere, secondo i limiti previsti dalla legge, di sostituire la pena con una sanzione sostitutiva: questa può essere richiesta su istanza di parte oppure concessa ex officio, ma in caso di violazione delle prescrizioni può venire convertita o revocata. Tra le sanzioni sostitutive rientrano anche l'espulsione di un soggetto straniero, secondo quanto previsto dal d. lgs. n. 286 del 1998 all'art. 16, e il lavoro sostitutivo, secondo quanto previsto dalla l. n. 689 del 1981 all'art. 105.
Come vengono applicate le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi?
Le sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi vengono applicate dal giudice in maniera discrezionale, sulla base dei parametri previsti dall'articolo 133 del codice penale. Il giudice è chiamato a compiere una valutazione prognostica relativa alla possibilità per il condannato di adempiere le prescrizioni relative alla sanzione sostitutiva. Nel contesto della decisione, deve essere presa in considerazione anche l'opportunità di favorire il reinserimento sociale del soggetto condannato, mentre la reclusione in carcere non può che favorire la sua desocializzazione.
Un avvocato penalista.