Contraffazione di denominazione e origine dei prodotti: definizione
La contraffazione di denominazione e origine
dei prodotti è un
reato previsto dall'articolo 517 quater del codice penale, che stabilisce una
pena massima di due anni di reclusione e una multa fino a 20mila euro per
chiunque alteri o contraffaccia le indicazioni geografiche o le denominazioni
di prodotti agro-alimentari. La stessa pena è prevista per coloro che
introducono in Italia gli stessi prodotti con le denominazioni o le indicazioni
contraffatte, li detengono per la vendita, li mettono in circolazione o li
mettono in vendita con offerta diretta ai consumatori con l'obiettivo di trarne profitto.
Qual è lo scopo della legge?
L'obiettivo è sia quello di colpire condotte in grado di
risultare lesive per la salute delle persone che, soprattutto, di tutelare lo svolgimento
onesto dell'attività di impresa. Occorre mettere in evidenza,
comunque, che il fatto che un prodotto non sia genuino non implica per forza di
cose che sia pericoloso. Ecco perché la contraffazione di denominazione e
origine dei prodotti è diversa rispetto al commercio di sostanze alimentari
contraffatte o adulterate, reato che vuole tutelare la salute pubblica e che è
punito dall'articolo 442 del codice penale. Il delitto è doloso,
dal momento che si basa sulla presupposizione che chi lo commette sia consapevole
della non genuinità dei prodotti e voglia far credere ai consumatori che la sua
provenienza sia diversa da quella reale. Ecco perché per il configurarsi del
reato è sufficiente che i beni siano messi in commercio, e non
c'è bisogno di aspettare che siano effettivamente venduti.
1. Che cos'è la legge sviluppo n. 99 del 2009?
La legge n. 99 del 23 luglio del 2009 include le disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese e in materia di
energia, e affronta il tema della provenienza e dell'origine dei prodotti,
sempre più importanti in un contesto di processi economici e di mercati
globalizzati in cui la qualità è collegata in maniera significativa
all'ambiente geografico in cui i prodotti stessi vengono coltivati, elaborati o
trasformati. La ratio di questa legge può essere individuata
in un'ottica economicistica, dal momento che l'obiettivo è quello di proteggere
la buona fede negli scambi commerciali e i consumatori, i quali devono poter
fidarsi di quello che viene scritto sulle etichette degli alimenti. La legge
precisa che i delitti indicati dall'articolo 517 quater sono applicabili alla contraffazione
di prodotti del made in Italy e,
più in generale, prodotti per cui siano state rispettate le norme delle
convenzioni internazionali, dei regolamenti comunitari e delle leggi interne a
proposito di denominazioni di origine e indicazioni geografiche. I prodotti
italiani, tuttavia, sono espressione di un pregio economico maggiore, e di
conseguenza richiedono una tutela sanzionatoria maggiore.
Ecco perché la norma non si applica ai prodotti ordinari, che derivano da
procedure standard che non presuppongono accorgimenti particolari, ingredienti
specifici, materie prime di eccellenza o cure peculiari per le produzioni
tipiche nazionali.
2. Che cos'è la denominazione DOP?
DOP è la denominazione di origine protetta:
si tratta di un marchio di tutela giuridica della denominazione che l'Unione
Europea attribuisce agli alimenti che vantano caratteristiche qualitative peculiari
che dipendono in maniera principale o esclusiva dal territorio nel quale sono
stati prodotti (vengono compresi non solo i fattori naturali, ma anche quelli
umani). La denominazione di origine è l'indicazione di un luogo che
designa un prodotto alimentare o agricolo che proviene da quel luogo.