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Frode in commercio

del 01/02/2011
CHE COS'È?

Frode in commercio: definizione

La frode nell’esercizio del commercio è disciplinata a norma dell’articolo 515 de codice penale che prevede: “chiunque nell’esercizio di un’attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all’acquirente una cosa mobile per un’altra, ovvero una cosa mobile per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto [440-445], con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.064. Se si tratta di oggetti preziosi, la pena della reclusione fino a tre anni o della multa non inferiore a Euro 103”.

Si tratta di un delitto dai contenuti molto ampi, che funge da paradigma per una serie di altre norme che puniscono condotte fraudolente a danno del sistema degli scambi commerciali. Infatti il bene giuridico tutelato si sostanzia nella correttezza negli scambi commerciali.

Nel delitto di frode in commercio la condotta tipica descritta dalla norma risulta composta da due aspetti ben distinti tra loro: la consegna in senso stretto e le qualità oggettive del bene consegnato.

Circa, invece, le qualità del bene e la diversità tra quanto richiesto dall’acquirente rispetto a quanto a questi effettivamente consegnato, emergono una serie di aspetti non immediatamente percepibili, la cui trattazione richiede il necessario riferimento al codice penale. Il Codice, a tal riguardo, offre infatti quattro parametri attraverso i quali compiere il giudizio comparativo al fine di definire se vi è identità oggettiva tra ciò che effettivamente viene consegnato e quanto si aveva in animo di ricevere: origine, provenienza, quantità e qualità.

Per origine, concordemente, s’intende il luogo geografico in cui il prodotto materialmente è venuto in essere. La diversità d’origine, quindi, va ricondotta ad un determinato centro di fabbricazione, produzione o preparazione come ad esempio, bottarga di cefalo della laguna di Orbetello, mitili del golfo de La Spezia, anguilla affumicata dello stagno di Santa Giusta, acciuga salata della Sicilia occidentale, eccetera.

La diversità circa la provenienza del bene, invece, inerisce la persona che materialmente ha realizzato, preparato o fabbricato il bene acquistato, o la persona che l’ha messo in commercio nelle vesti di selezionatore, distributore o di intermediario (tonno a pinne gialle selezionato da Tizio, acciughe sotto sale del Mar Ligure fatte da Caio, storione iraniano importato da Sempronio).

Pochi dubbi sorgono circa le ipotesi in cui si ravvisa la configurabilità della frode quantitativa (ad esempio, il caso in cui il commerciante consegna all’acquirente l’oggetto dell’acquisto ingannandolo sulla massa totale del bene che, in realtà, presenta un peso ponderale differente rispetto a quello richiesto o pattuito, come la % di glassatura nei prodotti della pesca congelati o surgelati).

Infine, circa l’ipotesi di diversa qualità tra il bene richiesto e quello consegnato, al fine di integrare gli estremi propri del reato di frode in commercio, nel settore ittico è sufficiente una mera differenza qualitativa quale quella di sostituire la specie. La differenza oggettiva richiesta, altre volte, per avere quel minimo rilievo penale affinché si possa rientrare nell’ambito di operatività dell’articolo 515 codice penale deve essere “essenziale”, ricadere, cioè, sulla natura stessa del bene nei suoi aspetti più profondi. Vale a dire, nel caso degli alimenti, sugli ingredienti, sui metodi di produzione, sui processi di conservazione o di eventuale invecchiamento o stagionatura in una determinata azienda ittica. In ossequio a tale principio, si configura frode in commercio anche nell’ipotesi in cui il prodotto consegnato, pur avendo medesimo sapore o colore, abbia caratteristiche organolettiche diverse da quello richiesto.

Soggetto attivo del reato non può essere ricondotto e ridotto al solo commerciante, pur se nella sua tipicità questo reato spesso è proprio di tale qualifica professionale. Come specificato dal termine “chiunque”, l’autore del reato esula, infatti, da una particolare “categoria”. In dottrina risulterebbe indispensabile, però, che tale commercio disonesto, affinché sia figurabile, non sia estraneo ad un’attività abituale, non sia cioè limitato ad una sola consegna del bene difforme, oltremodo momentanea ed occasionale e che si perpetri nell’ambito di un’attività commerciale o di uno spaccio aperto al pubblico. Fin dalla prima lettura, dunque, è necessario, affinché si possa correttamente parlare di frode in commercio, che il soggetto agente, colui che compie il reato, sia un individuo che operi nell’esercizio del commercio ma non necessariamente un commerciante in senso stretto. Potrebbe essere, ad esempio, un collaboratore del titolare di un negozio di pescheria anche se, nell’implicazione dell’esecutore materiale del reato, quale potrebbe essere appunto un dipendente estraneo da interessi propri e mosso da disposizioni e volontà del titolare si sia spesso ravvisata anche una sorta di coinvolgimento e diretta responsabilità di quest’ultimo.

Le caratteristiche del reato di frode sono: la natura tipicamente dolosa, l’esser compiuto con coscienza e volontà ed il carattere della plurioffensività, ovvero il colpire una pluralità di soggetti ben distinti tra loro. Il legislatore, inserendo il reato di frode nel quadro normativo predisposto in materia di commercio, non ha avuto in animo di proteggere soltanto gli acquirenti-consumatori. Un comportamento contrario a quanto disposto dall’Art 515 CP, infatti, offende sia l’acquirente, che ha diritto a non esser ingannato ed a vedersi consegnato esattamente quel che desidera comprare, sia lo Stato, che ha interesse a garantire ai consociati la massima lealtà negli scambi commerciali, sia l’eventuale produttore, che ha interesse a non veder i suoi prodotti scambiati intenzionalmente con prodotti diversi. Nessun rilievo sembra invece assumere l’aspetto economico-patrimoniale della vicenda: anche nel caso di una effettiva corrispondenza tra il valore del bene consegnato ed il prezzo corrisposto, o addirittura la miglior qualità rispetto a quanto richiesto, non si escluderebbe la configurabilità del reato di frode in commercio.

Avv. Fabio Sculli
Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria
Andreano Studio Legale S.t.P.


COME SI FA

Il reato si configura ogni qualvolta si consegni all’acquirente una cosa mobile diversa per origine, provenienza, qualità o quantità da quella dichiarata o pattuita. Il termine “consegna”, così come autorevolmente ritenuto, fa riferimento ad un’attività negoziale tra venditore ed acquirente che integra il momento in cui si consuma il reato e che va comunque tenuto distinto dall’“offrire in vendita”. L’offrire all’acquirente una cosa diversa da quella richiesta, dichiarata o pattuita, si realizza con la formulazione intenzionale dell’offerta concreta di vendere qualcosa di diverso da ciò che viene esplicitamente richiesto dall’acquirente. Questo comportamento risulta sufficiente ad integrare gli estremi propri del tentativo di frode in commercio (si risponde di tentata frode in commercio, ad esempio, quando si offre in vendita pesce decongelato proponendolo come pesce fresco, indipendentemente da ogni rapporto con il cliente). Nel momento in cui il cliente/acquirente acquista il bene offerto che pensa avere dei requisiti in realtà non posseduti, espone il venditore a dover rispondere di frode, nell’esercizio del commercio, consumata e non più soltanto meramente tentata. Il reato di frode in commercio, perfezionandosi con la consegna, raggiunge la piena realizzazione con la consegna materiale del bene diverso da quello desiderato dall’acquirente e tale azione comporterebbe quindi automaticamente la punibilità a pieno titolo per detto reato. Altra situazione, invece, si realizza quando si “pone” in vendita un bene.
Per quanto appena detto appare chiaro che la figura del tentativo è indiscutibilmente applicabile al reato de quo.

Il reato di cui all'articolo 515 codice penale è perseguibile d’ufficio, non è consentito né l’arresto, né il fermo e né tantomeno la custodia cautelare in carcere.

Il danneggiato dal reato è l’acquirente, cioè il contraente, che la legge ha voluto tutelare contro il comportamento fraudolento del venditore. Di conseguenza il diritto a costituirsi parte civile spetta sempre all’acquirente che è stato danneggiato dal reato.


CHI

Essendo, come già detto un reato perseguibile d’ufficio, il fatto una volta riscontrato dalla parte offesa può essere denunciato alle autorità competenti anche oltre i termini previsti dall'articolo 120 codice penale ( diritto di querela).
Se si viene denunciati del reato di cui all'articolo 515 codice penale il soggetto indagato dovrà rivolgersi ad un avvocato penalista.


FAQ

Esistono delle aggravanti del reato di frode in commercio?

Il reato di frode in commercio prevede al suo interno un’aggravante oggettiva che si esplica nel caso in cui la condotta riguardi preziosi, la dottrina e la giurisprudenza fanno rientrare in tale categoria tutti quelli il cui valore venale è particolarmente rilevante a motivo della loro rarità e pregevolezza sotto il profilo artistico, storico o culturale.Inoltre l’aggravamento della sanzione non solo si giustifica per l’elevato esborso economico cui è tenuto a sottoporsi il compratore, ma anche per la maggiore difficoltà nel riconoscere la diversità.

Il reato di frode in commercio può concorrere con altri reati?

Il reato di cui all'articolo 515 codice penale trova numerose ipotesi di concorso con reati speciali introdotti nel nostro ordinamento da molteplici leggi in materia alimentare, infatti, in materia di frodi alimentari il concorso è stato comunemente affermato sulla base della diversità dei beni intercorrente i beni giuridici tutelati, dal momento che la frode in commercio è posto alla salvaguardia della correttezza dei rapporti commerciali, mentre le leggi speciali, a garantire la qualità dei prodotti alimentari.

Qual è la differenza tra frode in commercio e truffa?

Occorre per concludere fare una piccola digressione sul rapporto intercorrente tra il reato di frode in commercio e quello di truffa. Le due fattispecie di reato non concorrono tra loro ma nel caso in cui venisse ravvisata l’essenzialità dell’inganno nella conclusione del negozio di scambio, non si può rispondere di frode in commercio ma si risponderà del reato di truffa.
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DISCUSSIONI ARCHIVIATE

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23/03/2012 17:03:04

Gestisco una gelateria che si occupa della sola rivendita di gelato. Da qualche tempo mi sono accorto che il laboratorio artigianale mi fornisce quantità di gelato inferiori a quelle dichiarate nel Documento di trasporto,e quindi me le fattura e me le fa pagare. Questa è frode in commercio?
Grazie

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