Assistenza agli associati: definizione
L'assistenza agli associati è un reato contemplato dall'art. 418 del codice penale, che recita: "Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato o di favoreggiamento, dà rifugio o fornisce vitto, ospitalità, mezzi di trasporto a taluna delle persone che partecipano all'associazione, è punito con la reclusione da due a quattro anni". La pena è più 'pesante' se il vitto o il rifugio sono garantiti continuativamente. Non è punibile chi ha agevolato un prossimo congiunto. Ricordiamo che i prossimi congiunti sono i fratelli, le sorelle, gli ascendenti, i discendenti, gli affini nel medesimo grado, i nipoti, gli zii e il coniuge. L'assistenza agli associati, dunque, è una fattispecie delittuosa che si configura quando non siano configurabili il concorso nel reato e il favoreggiamento. Il delitto contemplato dall'art. 418 del codice penale presuppone che il soggetto sia estraneo all'associazione criminale e agisca quando quest'ultima è operativa.
Spesso si è portati a confondere la partecipazione a un'associazione mafiosa con l'assistenza agli associati. Il primo reato si configura quando un soggetto si prodiga per assicurare la latitanza del leader dell'associazione criminale, permettendogli di comunicare con gli altri malavitosi e così continuare a coordinare l'organizzazione. In tal caso, infatti, il soggetto non agevola il boss ma tutta l'associazione criminale.
Il reato di assistenza agli associati si configura solo quando l'aiuto viene dato ai singoli componenti dell'organizzazione criminosa, senza lo scopo di eludere gli accertamenti delle forze dell'ordine, perché altrimenti scatterebbe il reato di favoreggiamento. Fino al 2001, la fattispecie criminosa dell'assistenza agli associati si configurava solo nel caso in cui soggetto forniva vitto o alloggio a un membro dell'associazione criminosa; nel 2001, però, la legge n. 438 ha previsto tra le condotte delittuose anche il fornire ospitalità, mezzi di trasporto e mezzi di comunicazione. Insomma, l'ordinamento penale si è armonizzato ai tempi che cambiano.
Possono essere condannati per assistenza agli associati tutti coloro che hanno assunto condotte specifiche, contemplate dall' art. 418 del codice penale, riformato nel 2001. Le condotte punibili sono rappresentate dal fornire vitto, ospitalità, mezzi di trasporto, rifugio o mezzi di comunicazione ai singoli membri di un'associazione criminale. La pena è maggiore se la condotta viene assunta costantemente, proprio per il maggior disvalore dell'atteggiamento del soggetto nei confronti di un'organizzazione malavitosa. La persona che viene condannata per assistenza agli associati deve aver fornito aiuto, nelle modalità stabilite dall'art. 418 c.p., a soggetti appartenenti ad organizzazioni dedite alla commissione di crimini.